Cronaca | 17 giugno 2026, 08:34

Caso Bassignana, la Corte europea chiude il contenzioso respingendo il ricorso dello Stato

La sede della Cedu a Strasburgo

La sede della Cedu a Strasburgo

Si chiude con una sconfitta per lo Stato italiano la vicenda giudiziaria che vede protagonista Luigi 'Gigi' Bassignana, ex funzionario della Regione Valle d'Aosta coinvolto nell'inchiesta della procura aostana sulle tangenti legate ai lavori di ricostruzione successivi all'alluvione del 2000.

Lunedì 15 giugno un collegio di cinque giudici della Corte europea dei diritti dell'uomo-Cedu ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal Governo italiano contro la sentenza emessa a gennaio dalla stessa Corte a favore di Bassignana. La decisione rende così definitiva la pronuncia con cui Strasburgo aveva accertato la violazione del diritto di proprietà del ricorrente.

Al centro della vicenda vi è il cumulo delle conseguenze economiche derivanti dai procedimenti penale e contabile avviati nei confronti dell'ex funzionario regionale.

Nel 2006 Bassignana aveva patteggiato davanti al Giudice per l'udienza preliminare del tribunale di Aosta una pena di un anno, undici mesi e dieci giorni di reclusione per corruzione nell'ambito dell'inchiesta sulle presunte tangenti collegate agli interventi di ricostruzione dopo l'alluvione del 2000. Nell'ambito del procedimento penale era stata inoltre disposta la confisca di 400 mila euro.

Parallelamente si era sviluppato il giudizio davanti alla Corte dei conti per il risarcimento del danno patrimoniale arrecato all'amministrazione pubblica. In primo grado Bassignana era stato condannato al pagamento del danno e delle spese processuali, mentre in appello la condanna era stata ulteriormente aggravata fino a raggiungere circa 750 mila euro.

La questione approdata davanti ai giudici di Strasburgo riguardava proprio il rapporto tra le due misure. Nel corso del giudizio contabile, infatti, era stata respinta la richiesta di tenere conto delle somme già confiscate in sede penale, sul presupposto che confisca e risarcimento avessero finalità giuridiche differenti.

La Corte europea ha però ritenuto che le autorità italiane non abbiano valutato adeguatamente l'effetto complessivo prodotto dall'applicazione congiunta delle due misure patrimoniali. Pur ribadendo che il cumulo tra confisca e risarcimento non è di per sé contrario alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, i giudici hanno osservato come, nel caso concreto, la confisca non avesse esclusivamente una funzione punitiva, ma fosse anche diretta a privare l'interessato del profitto illecito e a ristabilire l'equilibrio economico alterato dal reato.

Secondo la Corte, imporre integralmente sia la confisca sia il risarcimento senza una verifica concreta della proporzionalità dell'intervento e senza valutare soluzioni meno gravose ha determinato un sacrificio eccessivo per il ricorrente, in violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione, che tutela il diritto al pacifico godimento dei propri beni.

Per tale ragione Strasburgo aveva riconosciuto a Bassignana un risarcimento di 5 mila euro per il danno morale subito, oltre a 5.150 euro per spese e costi legali.

Con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso governativo pronunciata il 15 giugno, quella decisione diventa ora definitiva, chiudendo un contenzioso giudiziario che si trascina da quasi vent'anni e che rappresenta un importante precedente sul tema del rapporto tra confisca penale e responsabilità erariale.

pa.ga.