Il tema della registrazione dei siti internet e dei blog presso il tribunale è tornato ciclicamente nel dibattito legislativo italiano, spesso come tentativo di regolamentare — e talvolta di controllare — la stampa sul web. Negli ultimi anni la discussione si è concentrata su due testi: il disegno di legge Levi-Prodi, ribattezzato “legge ammazza blog”, e la successiva proposta dell’onorevole Cassinelli, definita invece “legge salva blog”.
Il disegno Levi-Prodi, bocciato alla Camera nel novembre precedente, aveva suscitato forti proteste perché prevedeva l’obbligo di registrazione per i siti web dotati di una testata e aggiornati periodicamente. Due criteri che, di fatto, avrebbero coinvolto la maggior parte dei giornali telematici e dei blog, imponendo ad essi gli stessi adempimenti burocratici della stampa tradizionale.
La proposta Cassinelli, ora testo definitivo in discussione, nasce con l’intento dichiarato di ridurre gli obblighi per chi gestisce blog e siti di informazione, richiamando l’articolo 21 della Costituzione, che tutela la libertà di espressione.
Il nuovo testo ridefinisce infatti le categorie dei prodotti editoriali online soggetti alla registrazione, escludendo in via generale quei siti utilizzati come strumenti di espressione del pensiero e di aggregazione sociale e culturale. L’obbligo scatta solo in tre casi specifici:
– se il prodotto è l’edizione telematica di un altro realizzato su supporto cartaceo per il quale sussista l’obbligo della registrazione, e con esso ha in comune l’editore o il direttore responsabile;
- se l’editore del prodotto editoriale online intenda avvalersi dei contributi economici per l’editoria, previsti dall’articolo 3 della l. 2001 n. 62. 3)
- se il prodotto editoriale online abbia come scopo unico o prevalente la pubblicazione e diffusione di notizie di attualità, cronaca, politica, costume, economia, cultura o sport, e sussistono entrambe le seguenti condizioni: il prodotto sia gestito in modo professionale da una redazione di almeno due persone regolarmente retribuite (escluso il proprietario del sito: c.d. editore); e contenga al proprio interno inserzioni pubblicitarie che complessivamente costituiscono per l’editore fonte di reddito netto per un importo non inferiore ad Euro 50.000.
Un elemento rilevante della proposta Cassinelli riguarda le conseguenze del mancato rispetto dell’obbligo di registrazione. Se approvata, la norma eliminerebbe il reato di stampa clandestina, sostituendolo con una semplice sanzione amministrativa fino a 500 euro. La stessa sanzione si applicherebbe anche ai prodotti editoriali non periodici che non riportano correttamente il nome dell’editore o dello stampatore.
Una modifica che, se confermata, inciderebbe su una delle norme più controverse del sistema italiano, spesso citata tra le ragioni che collocano il Paese tra quelli con minore libertà di stampa.


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