Cronaca | 19 maggio 2026, 15:21

La Corte costituzionale boccia la norma valdostana sul segretario comunale di Aosta

La Corte costituzionale boccia la norma valdostana sul segretario comunale di Aosta

Con la sentenza n. 83 depositata oggi, la Corte costituzionale ovvero i giudici delle leggi hanno dichiarato illegittimo l’articolo 16 della legge regionale 15 del 2025 nella parte in cui introduceva l’articolo 20-sexies nella legge regionale 6 del 2014, consentendo al Comune di Aosta di conferire l’incarico di segretario comunale senza il previsto concorso-corso regionale.

Secondo la Consulta, la norma ha "costruito una figura di segretario comunale non conforme ai principi desumibili dall’articolo 97 della Costituzione", violando in particolare i principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione e quello dell’accesso tramite concorso agli impieghi pubblici. Una censura netta che colpisce il cuore della riforma approvata dal Consiglio Valle nel maggio 2025.

La questione era stata sollevata dal Governo attraverso il ricorso promosso dal presidente del Consiglio dei ministri contro diversi articoli della legge regionale. In particolare, l’Avvocatura dello Stato aveva contestato la possibilità di nominare segretario comunale del capoluogo regionale anche soggetti non iscritti all’albo dei segretari valdostani e privi del percorso concorsuale e formativo previsto dalla legge regionale 46/1998.

Nel ricorso, il Governo sosteneva che la norma consentisse di attribuire l’incarico "a soggetti notevolmente diversi sul piano professionale" rispetto a quelli selezionati tramite il sistema ordinario, "prescindendo sia dall’espletamento del pubblico concorso, che dalla partecipazione al corso di formazione professionale".

La Regione Valle d’Aosta aveva difeso la scelta sostenendo che la possibilità di nominare un dirigente interno del Comune di Aosta fosse giustificata dalle peculiarità organizzative del capoluogo e garantisse comunque professionalità ed efficienza amministrativa. Ma la Corte non ha condiviso questa impostazione.

Nella nota diffusa dopo il deposito della sentenza, la Consulta evidenzia che la norma regionale ha «trasformato profondamente la fisionomia del segretario comunale attraverso l’innesto di elementi normativi che hanno finito per minare l’indispensabile equilibrio tra le ragioni dell’autonomia degli enti locali e le esigenze di un controllo indipendente sulla loro attività».

La Corte ha quindi ribadito che il segretario comunale deve restare una figura di garanzia, autonoma rispetto alla politica e selezionata attraverso procedure pubbliche e trasparenti.

Diversa sorte, invece, per tutte le altre questioni sollevate dal Governo contro la legge regionale 15/2025. Le censure relative all’esercizio associato obbligatorio delle funzioni comunali, alla prorogatio dei segretari e alla disciplina sulle sostituzioni dei sindaci nelle Unités des Communes valdôtaines sono state dichiarate inammissibili. Secondo la Consulta, il ricorso statale presentava una ricostruzione incompleta del quadro normativo regionale e difetti di motivazione.

In particolare, la Corte ha riconosciuto che la riforma valdostana aveva in realtà ampliato, in diversi ambiti, gli spazi di autonomia dei Comuni rispetto al precedente sistema delle gestioni associate obbligatorie.

La sentenza rappresenta comunque un passaggio politico e istituzionale rilevante per la Valle d’Aosta, perché interviene su uno dei punti più delicati della riforma degli enti locali approvata dalla maggioranza regionale ovvero il ruolo del segretario comunale nel Comune di Aosta, figura considerata essenziale per garantire legalità amministrativa, imparzialità e controllo tecnico sugli atti dell’amministrazione.

pa.ga.