Politica | 27 ottobre 2026, 20:30

La sentenza della Corte d'Appello sulla decadenza di Testolin, 'il quarto mandato è sempre vietato'

Con il rigetto dell’appello, Testolin è stato anche condannato a pagare le spese processuali del secondo grado in favore dei consiglieri di Avs ricorrenti, Minelli e Torrione; 8.470 euro per compensi, oltre al rimborso forfettario del 15 per cento, agli oneri previdenziali e all’Iva se dovuta

La sentenza della Corte d'Appello sulla decadenza di Testolin, 'il quarto mandato è sempre vietato'

Renzo Testolin non poteva essere eletto presidente della Giunta regionale per la legislatura in corso e deve quindi decadere dalla carica. Lo ha stabilito la Corte d’Appello di Torino, respingendo il ricorso presentato contro la sentenza con cui il Tribunale di Aosta, il 2 maggio scorso, aveva accolto l’azione dei consiglieri regionali di Alleanza Verdi e Sinistra-Avs Chiara Minelli ed Eugenio Torrione. Per i giudici, la legge regionale vieta un quarto mandato consecutivo in Giunta, indipendentemente dalla durata degli incarichi precedenti; la decisione apre ora il passaggio istituzionale per l’individuazione di un nuovo presidente e la formazione di un nuovo governo regionale.

La sentenza della Prima sezione civile, presieduta da Gabriella Ratti, con relatrice Silvia Orlando e consigliere Corrado Croci, arriva al termine del procedimento discusso nell’udienza del 13 ottobre; il collegio si è riunito in camera di consiglio il 16 ottobre e ha respinto tutti e quattro i motivi di appello presentati da Testolin, assistito dall’avvocato Ulisse Corea.

Al centro della controversia c’è l’articolo 3 della legge regionale 21 del 2007, che disciplina le modalità di elezione del presidente della Regione e degli assessori e stabilisce i limiti alla permanenza negli incarichi di governo. La norma prevede che chi ha ricoperto cariche in Giunta per due legislature consecutive non sia eleggibile nella legislatura successiva, salvo un’eccezione, ovvero il terzo mandato è consentito se, in una delle due legislature precedenti, l’incarico è durato meno di due anni, sei mesi e un giorno. Secondo la Corte, il significato della disposizione è chiaro; la regola è il divieto di ricoprire cariche in Giunta per una terza legislatura consecutiva e la possibilità di farlo, quando ricorrono le condizioni previste, costituisce l’unica deroga; proprio perché riferita esclusivamente al terzo mandato, tale eccezione non può essere estesa a un quarto.

Il quarto mandato consecutivo, scrivono i giudici, deve dunque ritenersi "sempre vietato", a prescindere dalla durata degli incarichi nelle legislature precedenti. Un’interpretazione che, secondo la sentenza, trova conferma anche nella relazione che accompagnava i lavori preparatori della legge regionale.

La Corte respinge così la lettura proposta dalla difesa di Testolin, secondo la quale occorrerebbe prendere in considerazione soltanto l’elezione attuale e le due legislature immediatamente precedenti. In questa prospettiva, la durata inferiore a due anni e mezzo degli incarichi ricoperti nella 15esima legislatura avrebbe consentito la nuova elezione anche nella 17esima.

Per i giudici torinesi, invece, Testolin aveva già beneficiato della deroga per accedere alla Giunta nella 16esima legislatura, dopo aver ricoperto incarichi nelle due precedenti; la successiva elezione alla presidenza, il 6 novembre 2025, è quindi avvenuta in presenza di una causa di ineleggibilità.

La Corte affronta anche un altro punto decisivo della difesa; la distinzione tra gli incarichi di assessore e quelli di presidente della Giunta. Secondo l’appello, si tratterebbe di cariche diverse, da non sommare nel calcolo dei mandati. Il collegio osserva invece che la legge parla di "cariche all’interno della Giunta regionale" e che della Giunta fanno parte sia il presidente sia gli assessori, tra cui il vicepresidente; di conseguenza, gli incarichi vanno considerati insieme ai fini dell’applicazione del limite.

Testolin aveva fatto parte della Giunta nella 14esima legislatura, dal 2013 al 2018, come assessore all’Agricoltura e poi al Bilancio; nella 15esima, dal 2018 al 2020, come vicepresidente, assessore alle Finanze e presidente ad interim; e nella 16esima dal 2023 al 2025, come presidente della Regione. Per la Corte, la successione di queste cariche escludeva la possibilità di essere eletto nuovamente nella Giunta della 17esima legislatura.

La sentenza precisa inoltre che la questione di legittimità costituzionale della norma, sollevata in primo grado e ritenuta dal Tribunale non manifestamente fondata, non è stata riproposta dall’appellante nel giudizio di secondo grado.

Respinte anche le eccezioni preliminari della difesa; Testolin sosteneva che il ricorso di Minelli e Torrione fosse tardivo, perché presentato il 19 dicembre 2025, oltre trenta giorni dopo la seduta del Consiglio regionale nella quale era stato eletto presidente. I giudici confermano invece che il termine decorre dalla conclusione della pubblicazione della deliberazione, avvenuta il 27 novembre, il ricorso era quindi stato depositato nei tempi.

La Corte riconosce anche la competenza del giudice ordinario, trattandosi di una controversia relativa ai diritti di elettorato, e la legittimazione dei due consiglieri ad agire; Minelli e Torrione, osserva il collegio, sono sia elettori del Presidente, in quanto componenti dell’assemblea regionale, sia potenzialmente eleggibili a quella carica.

La Procura generale aveva espresso parere contrario all’accoglimento dell’impugnazione; con il rigetto dell’appello, Testolin è stato anche condannato a pagare le spese processuali del secondo grado in favore dei due consiglieri: 8.470 euro per compensi, oltre al rimborso forfettario del 15 per cento, agli oneri previdenziali e all’Iva, se dovuta.

patrizio gabetti