Dal pomeriggio di martedì 13 ottobre, dopo che la Prima sezione civile della Corte d’Appello di Torino ha trattenuto in decisione la causa sull’eleggibilità di Renzo Testolin a Presidente della Giunta, il procedimento è entrato nella fase che precede la pubblicazione della sentenza. Com'è noto, il collegio deve pronunciarsi sull’impugnazione contro la decisione con cui il Tribunale di Aosta aveva dichiarato l’ineleggibilità e la conseguente decadenza del Presidente della Regione. In un nostro articolo del 14 ottobre scorso avevamo indicato martedì 20 ottobre come data attesa per la pubblicazione della decisione, sulla base di informazioni raccolte da fonte qualificata. Si trattava di una previsione sui tempi della pronuncia, che la formula “entro e non oltre” ha espresso con eccessiva certezza; è dunque opportuno chiarire che quella data non rappresentava una scadenza processuale vincolante anche se la mancata pubblicazione entro quella data non consente, di per sé, di parlare di una proroga o del superamento di un termine processuale, anzi.
Il provvedimento destinato a definire questo grado di giudizio è una sentenza comprensiva del dispositivo, cioè della decisione e della motivazione che ne spiega le ragioni; la formula 'causa trattenuta in decisione' indica che i giudici hanno riservato la pronuncia ma non significa che il verdetto sia già stato formalizzato.
Sul termine di deposito occorre però distinguere le regole generali dalla modalità concretamente adottata dalla Corte. L’articolo 352 del codice di procedura civile, per la decisione ordinaria dell’appello, prevede il deposito della sentenza entro sessanta giorni. Esiste anche una modalità di decisione a seguito di discussione orale, disciplinata dagli articoli 350-bis e 281-sexies, che consente, quando la sentenza non viene pronunciata subito, il deposito nei successivi trenta giorni ed è questo il caso per la causa Testolin, fermo restando che la normativa sul contenzioso elettorale impone la trattazione in via d’urgenza in ogni grado di giudizio.
Per quanto riguarda il percorso materiale del provvedimento, non è previsto un deposito in una segreteria seguito da una distinta protocollazione in cancelleria. Nel processo civile l’ufficio di riferimento è soltanto la cancelleria della Corte; dopo la deliberazione del collegio, la sentenza viene redatta, sottoscritta secondo le regole processuali e trasmessa telematicamente alla cancelleria per gli adempimenti di deposito e pubblicazione.
In questo percorso possono esserci momenti differenti, ovvero l’invio del documento da parte del magistrato e la sua pubblicazione a cura del cancelliere. Come ha chiarito il ministero della Giustizia, il semplice invio telematico non coincide necessariamente con la pubblicazione, che si perfeziona attraverso l’intervento della cancelleria, con l’attribuzione del numero identificativo e della data. È questo il passaggio che rende la sentenza ufficialmente conoscibile agli interessati.
La 'pubblicazione', in questo contesto, è un adempimento processuale al quale seguono le comunicazioni ai difensori nonché gli ulteriori obblighi previsti dalla disciplina elettorale. L’articolo 22 del decreto legislativo 150 del 2011 prevede anche la trasmissione del provvedimento all’ente interessato (in questo caso la Regione Valle d'Aosta) e specifici adempimenti di pubblicazione del dispositivo e notificazione.
La sentenza d’Appello, infine, potrà essere impugnata davanti alla Corte di Cassazione; per questo tipo di controversie la parte soccombente e il procuratore generale hanno trenta giorni dalla comunicazione della decisione. È un termine diverso da quello assegnato ai giudici per depositarla e decorre da un evento successivo alla discussione del 13 ottobre.
Va distinta anche la possibilità di impugnazione dagli effetti immediati della sentenza; la legge sospende l’efficacia esecutiva della decisione di primo grado durante l’appello, mentre invece il ricorso per Cassazione non sospende automaticamente l’esecuzione della sentenza d’Appello; un’eventuale sospensione della sentenza di secondo grado richiederebbe un apposito provvedimento del giudice, in presenza di rigidi presupposti previsti dalla legge che nella causa in questione non paiono sussistere.


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