Nelle pagine dell'atto di motivazione, protocollato nei giorni scorsi, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dall'ex sindaco di Chamois Lorenzo Mario Pucci, confermando di fatto la condanna inflittagli dal Tribunale di Aosta per l’alterazione del lago di Lod, bacino naturale situato a oltre 2.000 metri di quota nel territorio di Chamois.
Al centro dell'inchiesta coordinata dall'allora pm della procura di Aosta Giovanni Roteglia, il drastico abbassamento del livello dell’acqua registrato tra marzo e maggio 2022, con conseguenti danni alla flora e alla fauna dell’area. Secondo i giudici di merito – la cui ricostruzione è stata ritenuta pienamente valida dalla Suprema Corte – Pucci, all’epoca sindaco, avrebbe avuto un ruolo determinante nella gestione delle acque che alimentano il lago.
La Cassazione evidenzia come il Tribunale abbia costruito una motivazione “articolata e coerente”, fondata su una pluralità di elementi convergenti. In particolare, viene sottolineata la “deliberata scelta di non alimentare il lago”, emersa sia da testimonianze sia da una stessa comunicazione scritta dell’imputato. Una decisione che, pur in un contesto caratterizzato da competenze non del tutto chiare sulla gestione delle acque, avrebbe inciso concretamente sull’equilibrio del bacino. Per i giudici, infatti, non è determinante la titolarità formale dei poteri, quanto il ruolo effettivo esercitato: Pucci, anche in virtù della sua posizione istituzionale in una piccola comunità, avrebbe comunque influito in modo diretto sulle scelte operative.
La sentenza riconosce l’esistenza di fattori concorrenti, come la siccità e i prelievi per l’innevamento artificiale, ma li considera elementi secondari rispetto alla condotta contestata. Il crollo del livello del lago viene quindi ricondotto anche alla mancata immissione di acqua, ritenuta decisiva.
Respinte anche le contestazioni sulla mancanza di prove del danno. La Corte richiama le testimonianze e la documentazione fotografica del Corpo forestale, che descrivono un evidente deterioramento dell’ecosistema circostante. Per i giudici, non era necessaria una perizia: il quadro probatorio raccolto è stato ritenuto sufficiente a dimostrare il pregiudizio ambientale.
La Cassazione ribadisce inoltre un orientamento consolidato: il reato di cui all’articolo 734 del codice penale è un reato “a forma libera” e può essere integrato da qualsiasi condotta, anche omissiva, che provochi un’alterazione del bene tutelato. Non è necessario che il danno sia irreversibile: è sufficiente anche una compromissione temporanea, purché incida sull’interesse collettivo legato al paesaggio. Nel caso del lago di Lod, la sua qualificazione come area di particolare pregio rende pienamente configurabile il reato.
Secondo la Suprema Corte, il ricorso si limita a proporre una “lettura alternativa” dei fatti, senza evidenziare reali vizi logici o giuridici nella sentenza. Un’operazione non consentita in sede di legittimità, dove non è possibile rivalutare il merito delle prove.
Da qui la dichiarazione di inammissibilità, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, di 3.000 euro alla Cassa delle ammende e di oltre 3.600 euro per le spese legali della parte civile.


pa.ga.



