Mentre in Valle d'Aosta fa discutere il mondo politico, economico e della sanità locale la decisione della Giunta regionale di introdurre un bonus di attrattività fino a 60 mila euro annui per il futuro direttore generale dell'Usl, dalla Liguria arriva un pronunciamento della Corte dei conti che, pur riferendosi a un contesto diverso, richiama principi giuridici destinati inevitabilmente ad alimentare il confronto anche nella nostra regione.
In sede di giudizio di parificazione del bilancio della Regione Liguria, i magistrati contabili hanno infatti accolto la richiesta del procuratore regionale Silvio Ronci, decidendo di sollevare una questione di legittimità costituzionale su alcune norme che disciplinano l'organizzazione dei vertici amministrativi dell'ente. Al centro dell'iniziativa non vi è soltanto il numero delle figure apicali istituite dalla riforma regionale, ma soprattutto il rispetto dei principi costituzionali di economicità, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione sanciti dall'articolo 97 della Costituzione.
Nella requisitoria, la Procura contabile osserva come l'istituzione di nuove posizioni dirigenziali possa determinare una sovrapposizione di competenze, un incremento dei costi e un'attenuazione della chiara attribuzione delle responsabilità amministrative. Ancora più significativo è il rilievo relativo al trattamento economico riconosciuto a uno dei dirigenti di vertice, ritenuto eccedente rispetto ai limiti fissati dalla contrattazione collettiva nazionale.
È proprio quest'ultimo aspetto a richiamare, almeno sul piano dei principi, la vicenda valdostana; la Regione Valle d'Aosta ha infatti deciso di prevedere un'indennità aggiuntiva di attrattività pari a 60 mila euro annui per il futuro direttore generale dell'Azienda Usl, misura motivata con la necessità di rendere competitivo l'incarico in un mercato sempre più povero di manager sanitari disponibili ad assumere responsabilità in territori periferici.
La scelta, tuttavia, ha suscitato numerose perplessità; le critiche riguardano innanzitutto il fatto che il bonus non sarebbe stato previsto nell'avviso pubblico con cui è stata avviata la selezione del nuovo direttore generale e che la sua introduzione sia intervenuta successivamente, quando la procedura era già in corso. A questo si aggiunge il tema della compatibilità dell'indennità con la disciplina nazionale che regola il trattamento economico dei direttori generali delle aziende sanitarie.
Il precedente ligure non riguarda direttamente i direttori generali delle aziende sanitarie né affronta il caso valdostano, tuttavia, la ratio espressa dalla magistratura contabile appare significativa perché riafferma un principio destinato a valere in tutta la pubblica amministrazione, ovvero che quando vengono introdotte retribuzioni aggiuntive o trattamenti economici che si discostano dai limiti ordinari, l'amministrazione deve dimostrare in modo rigoroso la loro conformità ai principi costituzionali di buon andamento, economicità e imparzialità, oltre che alla normativa nazionale e alla contrattazione di riferimento.
Il dibattito, quindi, non sembra limitarsi all'opportunità politica del bonus; sullo sfondo emerge una questione più ampia: fino a che punto una Regione può introdurre incentivi economici ulteriori rispetto al quadro normativo nazionale senza alterare le regole della selezione pubblica o creare trattamenti eccezionali che potrebbero essere oggetto di future verifiche da parte degli organi di controllo?


pa.ga.


