I residenti di Champdepraz torneranno presto alle urne. Con sentenza, il Tar della Valle d’Aosta ha annullato la proclamazione degli eletti e disposto il ballottaggio tra l’attuale sindaca, Monica Crétier e lo sfidante, Michel Borettaz, dopo aver accolto un ricorso contro l’esito delle elezioni comunali del 28 settembre 2025.
L’azione legale non è stata promossa dalla lista sconfitta, bensì da uno dei suoi componenti, Giuseppe D’Agostino, che ha agito in veste di semplice cittadino ed elettore: "Non ho potuto partecipare alle elezioni perché ero in ospedale - spiega D'Agostino - ma nei giorni seguenti ho ragionato su una serie di elementi che mi hanno indotto, non certo per acrimonia ma per senso del dovere verso la mia comunità e nel rispetto dei diritti di tutti cittadini, a proporre ricorso". Non dunque un’iniziativa ufficiale della lista 'Champdepraz Avenir', ma un ricorso personale contro il risultato che aveva visto prevalere per un solo voto la lista 'Insieme si può per il futuro di Champdepraz' (224 voti) sulla concorrente (223).
Il Tribunale amministrativo ha respinto alcune delle contestazioni sollevate nel ricorso, giudicando non decisive le presunte irregolarità formali del verbale di sezione: dalle rettifiche numeriche alle tabelle, fino agli orari di scrutinio e ad altre imprecisioni segnalate (tra cui, però, l'attribuzione a una lista del nome proprio di un candidato che invece compariva nell'altra).
Diversa e determinante, invece, la valutazione su una scheda attribuita alla lista vincente. Tra le preferenze era stato indicato il numero '12', impossibile da riferire a un candidato reale, visto che i candidati erano al massimo nove (e addirittura sette nella lista interessata). Per il Tar quel segno costituisce un segno di riconoscimento e, come tale, avrebbe dovuto comportare l’annullamento dell’intera scheda e non solo della preferenza.
Applicando questo criterio, il ricalcolo porta le due liste in perfetta parità: 223 voti ciascuna. Da qui la decisione di annullare la proclamazione degli eletti e di disporre il secondo turno di votazione previsto dalla normativa regionale.


pa.ga.


