Ricordati che | 31 luglio 2023, 07:12

Ricordati di ricordare...le scadenze di agosto

La pausa estiva fa concentrare le scadenze fiscali di agosto, adempimenti e versamenti, in un periodo di tempo limitato

Ricordati di ricordare...le scadenze di agosto

Gli adempimenti fiscali del mesi di agosto si concentrano tutti nel periodo 21 agosto-31 agosto. Ciò in considerazione della pausa estiva che come ogni anno consente ai contribuenti di non preoccuparsi troppo degli F24.

A ogni modo, sono esclusi dalla sospensione i termini di versamento delle somme derivanti da cartella di pagamento, i termini per pagare le rate successive alla prima degli avvisi bonari e simili.

Detto ciò, ecco quali sono le principali scadenze fiscali di agosto:

Versamenti INPS

Al 21 agosto, artigiani e commercianti sono tenuti a pagare la 2° rata dei contributi fissi dovuti rispetto all’anno contributivo 2023. Accedendo al cassetto previdenziale artigiani e commercianti, è possibile scaricare l’F24 già precompilato e fare l’upload direttamente sul sito della banca presso la quale il contribuente ha il conto corrente. Nei fatti, il pagamento può essere effettuato tramite home banking. Sempre se il pagamento non è effettuato con compensazioni.

Le scadenze dei contributi fissi ossia dovuti entro il minimale reddituale sono le seguenti: 16 maggio 2023; 21 agosto 2023; 16 novembre 2023; 16 febbraio 2024.

Gli adempimenti Iva di Agosto

Entro il 21 agosto, i contribuenti mensili sono tenuti a liquidare e a versare l’Iva di luglio (F24 con codice tributo 6007). Il versamento deve essere effettuato se di importo superiore a euro 25,82, altrimenti può essere rimandato al mese successivo. Entro lo stesso giorno i contribuenti trimestrali devono liquidare e versare l’Iva dovuta per
il secondo trimestre 2023. Sull’importo dovuto si applica la maggiorazione dell’1% a titolo di interessi.

Al 21 agosto scade anche la 6° rata del saldo Iva 2022. Attenzione, chi invece ha deciso di pagare il saldo a rate tenendo però conto delle stesse scadenze previste per il pagamento del saldo e dell’acconto delle imposte, verserà la 2° rata del saldo IVA (la 3° per chi non ha sfruttato la proroga ISA) relativo al 2022 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2023 – 30/06/2023, maggiorando ulteriormente l’intero importo da rateizzare dello 0,40% max a titolo di interesse corrispettivo (se ho versato la prima rata entro il 31 luglio), con applicazione degli interessi.

Iva IOSS

Entro il 31 agosto i soggetti che hanno aderito al regime speciale IVA IOSS (Import One Stop Shop), devono trasmettere la dichiarazione relativa al mese precedente. Nella dichiarazione devono essere indicate le vendite a distanza di beni di modesto valore importati da Paese terzi e destinate agli acquirenti situati in uno Stato membro dell’UE.Con contestuale versamento dell’Iva.

L’obbligo di comunicazione sussiste anche in caso di mancanza di operazioni.

Versamenti a rate delle imposte sui redditi

I soggetti ISA in virtù delle previsioni di proroga di cui al DL 51/2023, hanno potuto versare le imposte, saldo e acconto al 20 luglio ( o al 31 luglio con maggiorazione dello 0,40 in ragioni di giorno), anziché al 30 giugno.

La proroga ha inciso anche sulle rate tramite le quali è possibile pagare saldo e/o acconto delle imposte.

A ogni modo, ad agosto ci sono le seguenti scadenze:

  • al 21 agosto i Soggetti ISA, devono pagare la 2° rata del piano di rateazione indipendentemente dal fatto se la prima rata è stata pagata al 20 luglio o al 31 luglio con maggiorazione;
  • al 31 agosto, i non titolari di partita iva comunque collegati ai soggetti ISA interessati dalla proroga, si pensi ad esempio ai soci delle società di persona,  devono versare la 3° rata del piano di rateazione;
  • sempre al 31 agosto, i non titolari di partita iva, si pensi ad esempio a chi presenta il 730 senza sostituto, sono chiamati a pagare la 3° rata.

Chi non ha versato nulla né al 20 luglio, né al 31 luglio o lo ha fatto solo in parte, può ricorrere al ravvedimento operoso. Ad esempio, chi non ha fatto neanche versamenti parziali,  versando al 21 agosto pagherà una sanzione dell’1,67%.

Enti di promozione sportiva e associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche

Al 31 agosto, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, saranno tenuti a versare la rata n° 11 del piano di rateazione relativo ai versamenti già sospesi in precedenza e con ultima scadenza 22 dicembre 2022.

Adempimenti dei sostituti d’imposta ed Enasarco

Entro il 21 agosto, i datori di lavori sono tenuti al versamento delle ritenute Irpef sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese precedente.

I versamenti sono effettuati in F24 con i seguenti codici tributo:1001, Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio; 1002, Ritenute su emolumenti arretrati; 1012, Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro. La stessa scadenza per le ritenute effettuate sui redditi da lavoro autonomo corrisposti nel mese di luglio. I versamenti devono essere effettuati in F24 con il codice tributo 1040.

Entro la stessa data, le ditte mandanti devono versare i contributi Enasarco relative alle provvigioni del 2° trimestre 2023.

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