Ricordati che | 30 aprile 2025, 19:07

Ricordati di ricordare...le scadenze fiscali nel mese di maggio

Ricordati di ricordare...le scadenze fiscali nel mese di maggio

Consultando il calendario delle scadenze fiscali ricadenti nel mese di maggio 2025, i soggetti passivi dovranno ricordare i versamenti riguardanti l'IVA mensile e trimestrale, le ritenute riferite al mese precedente, nonché il pagamento della prima rata 2025 dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dagli iscritti alla gestione artigiani e commercianti.

Le società tenute all'approvazione ed al deposito del bilancio approvato entro il 30 aprile, dovranno depositare lo stesso presso il Registro delle Imprese entro il 30 maggio 2025.

15 maggio

A partire dal 15 maggio 2025, sarà possibile modificare ed inviare i modelli dichiarativi precompilati all'Agenzia delle Entrate. Già dal 30 aprile, ciascun contribuente potrà consultare i modelli predisposti con i dati in possesso dell'Amministrazione Finanziaria tra i quali, da quest'anno, ci sono anche i proventi erogati dal Gestore dei servizi energetici (GSE) per la cessione di energia prodotta da impianti fotovoltaici per uso domestico, nonché, in riferimento al modello Redditi Persone fisiche, per i soggetti IVA in regime di vantaggio e forfetario, i dati reddituali desumibili dalle fatture elettroniche trasmesse tramite il Sistema di Interscambio e dai corrispettivi giornalieri inviati nel corso dell'anno.

I contribuenti che si avvalgono della fatturazione differita, sempre entro il 15 maggio, sono tenuti ad emettere il documento elettronico, in riferimento alle operazioni effettuate nel mese di aprile 2025.

16 maggio

Il calendario fiscale, segna al 16 maggio 2025 la scadenza dei seguenti versamenti:

  • IVA riferita alle operazioni del mese di aprile 2025 (soggetti mensili), per la quale è necessario compilare il modello F24 con il codice tributo 6004; per i contribuenti trimestrali su “opzione” e “naturali”, il versamento del primo trimestre 2025, dovrà avvenire utilizzando il codice tributo 6031;
  • terza rata del saldo IVA derivante dalla dichiarazione annuale relativa al 2024, ai fini del quale il modello F24 dev'essere compilato con il codice tributo 6099 per il versamento dell'imposta e con il codice tributo 1668 per il pagamento degli interessi;
  • contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro per i lavoratori dipendenti, nonché la prima rata 2025 dei contributi fissi dovuti per la gestione artigiani e commercianti;
  • ritenute operate nel mese di aprile 2025. I sostituti d'imposta che si avvalgono del 770 c.d. “semplificato”, di cui all'art. 16 D.Lgs. 1/2024, devono altresì comunicare anche l'ammontare delle ritenute operate, gli eventuali importi a credito da utilizzare in compensazione ai fini del versamento e gli altri dati individuati con Provv. AE 25978/2025;
  • imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. “Tobin Tax”), se il trasferimento della proprietà delle azioni e degli strumenti partecipativi, ovvero la conclusione dell'operazione su derivato ed altri valori mobiliari è avvenuta ad aprile 2025.

26 maggio

Slitta a lunedì 26 maggio (essendo il 25 maggio domenica) il termine ultimo per i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitarie obbligati a trasmettere gli elenchi riepilogati Intrastat con periodicità mensile, per provvedere all'invio dei dati riferiti alle cessioni ed agli acquisti di aprile 2025.

30 maggio

Nell'ambito dell'iter d'approvazione e deposito del bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2024, entro il 30 maggio 2025 dovrà essere effettuato il deposito del bilancio d'esercizio (approvato nei termini ordinari) presso il Registro delle Imprese, unitamente al verbale d'approvazione dell'assemblea, alle relazioni redatte dall'organo amministrativo e dagli organi di controllo.

Entro la stessa scadenza dev'essere registrata presso l'Agenzia delle Entrate anche l'eventuale delibera di distribuzione degli utili, utilizzando il modello di Registrazione Atti privati (RAP) e versando l'imposta di registro nella misura fissa di 200 euro (art. 4, c. 1, lett. d) della Tariffa Parte I allegata al DPR 131/86), nonché l'imposta di bollo pari a 16 euro ogni 4 facciate scritte e, comunque, ogni 100 righe.

31 maggio

I contribuenti che hanno aderito alla Definizione agevolata, c.d. “Rottamazione-quater”, introdotta dalla L. 197/2022, entro il 31 maggio 2025 dovranno effettuare il versamento dell'ottava rata per mantenere i benefici della stessa. Tuttavia, considerati i 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge e i differimenti previsti nel caso di termini coincidenti con giorni festivi, saranno considerati tempestivi i pagamenti effettuati entro lunedì 9 giugno 2025.

I distributori stradali di carburante dovranno effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri, relativi alle cessioni di gasolio e benzina (destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori) verso consumatori finali eseguite nel mese di aprile 2025.

Entro la fine di maggio, dovrà essere effettuato anche il versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche del primo trimestre 2025, utilizzando il modello F24 con codice tributo “2521”. Diversamente, il pagamento potrà essere effettuato tramite il portale Fatture e Corrispettivi dell'AE, indicando l'IBAN per l'addebito dell'importo dovuto.

Considerando che il 31 maggio cade di sabato, giorno 1° giugno è domenica, mentre il 2 giugno è festivo, la scadenza slitta al 3 giugno 2025.

È opportuno ricordare, tuttavia, che:

  • se l'importo dell'imposta di bollo dovuto per il primo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre 2025;
  • se l'importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre 2025 non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre 2025.

Ulteriore adempimento in scadenza il 31 maggio, è la presentazione della comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA riferite al primo trimestre 2025. Anche in tal caso, poiché il termine cade di sabato, la scadenza è differita al 3 giugno.

Alla medesima data, infine, slitta altresì il termine per la trasmissione telematica della dichiarazione mensile IVA da parte dei soggetti passivi che si avvalgono del regime opzionale IOSS.

red.laprimalinea.it