Una parola contestata come fondamentale dall'accusa ma che nella registrazione la giudice non riesce a sentire, una consulenza che comprendeva attività professionali effettivamente svolte e, soprattutto, la mancanza di elementi sufficienti a dimostrare che Giuseppe Argirò e Marco Malacarne Gentile (foto sotto) sapessero delle consegne di denaro - indipendentemente dalla loro natura - da Pierluigi Matta a Gaetano Armao. Sono alcuni dei passaggi centrali dell’ordinanza con cui la gip di Palermo, Giuseppa Zampino, ha respinto la richiesta di arresti domiciliari per i due ex manager del gruppo Cva nell’inchiesta per presunta corruzione sulle procedure ambientali siciliane.
Le motivazioni precisano in modo sostanziale il significato della decisione; per Argirò e Malacarne Gentile la giudice ritiene che non sia stata raggiunta la soglia dei gravi indizi di colpevolezza necessaria per applicare una misura cautelare; una valutazione sul quadro accusatorio disponibile, dunque e non soltanto sull’esistenza di un pericolo di fuga, di inquinamento delle prove o di reiterazione del reato.
Nelle 761 pagine del provvedimento, che dispone invece i domiciliari per Armao, Matta e, in un altro filone d'indagine, per l’imprenditore Luigi Zancla, la gip distingue il rapporto economico ritenuto gravemente indiziato di illiceità tra il professionista e l’ex vicepresidente della Regione siciliana dalla posizione dei dirigenti valdostani della Cva. L’eventuale partecipazione di questi ultimi, osserva, deve essere dimostrata individualmente, non può discendere automaticamente dalle cariche ricoperte, dall’interesse dell’azienda alle autorizzazioni o dai rapporti diretti con Armao, presidente della Commissione tecnica specialistica regionale.
Uno degli episodi più significativi riguarda il pranzo del 23 febbraio 2026, durante il quale si discuteva dei progetti Cva e delle verifiche di ottemperanza alle prescrizioni ambientali; nella trascrizione della polizia giudiziaria veniva attribuita ad Argirò l’espressione “abbiamo dato al suo socio”, interpretata come un riferimento a Matta e utilizzata per sostenere la conoscenza della particolare relazione tra quest’ultimo e Armao. La difesa di Malacarne Gentile ha però prodotto una consulenza fonica che restituisce una frase diversa: “abbiamo dato già anche l’altra volta”, attribuita peraltro a un generico “UOMO 2”, senza identificare Argirò come interlocutore. La gip ha quindi ascoltato direttamente la registrazione e scrive: “L’ascolto diretto della registrazione effettuato da questo Giudice, salvo successiva perizia fonica, non consente, a sua volta, di percepire la parola ‘socio’”.
La conseguenza è esplicita; quel termine non può essere considerato un dato certo e utilizzato per desumere che i dirigenti Cva conoscessero una relazione economica o di compartecipazione tra Matta e Armao. La gip precisa che questo rilievo non rende inattendibile l’intera trascrizione e non cancella il significato degli altri passaggi del colloquio, nei quali emerge però la sola disponibilità di Armao a interessarsi delle pratiche. Esclude però che quella conversazione provi che Argirò abbia definito Matta “socio” di Armao o manifestato la conoscenza di un rapporto economico occulto fra i due.
Un passaggio dell'ordinanza riguarda una conversazione dell’8 ottobre 2025, nella quale Argirò aveva chiesto aiuto per fissare un incontro con il nuovo dirigente generale dell’Energia, già sollecitato attraverso una richiesta formale. La gip ha interpretato questa iniziativa come la richiesta di un incontro istituzionale; dalla conversazione non emergevano sollecitazioni ad adottare provvedimenti illegittimi, né ad alterare l’ordine di trattazione delle pratiche, a omettere verifiche o a superare le prescrizioni normative.
Per l’ex amministratore delegato di Cva, l’ordinanza passa in rassegna anche gli elementi che avevano sostenuto la richiesta della Procura; la segnalazione del nominativo di Matta, il rapporto continuativo e confidenziale con Armao, gli incontri conviviali, le richieste di contatti con i dirigenti regionali e le sollecitazioni per accelerare i procedimenti. Sono circostanze che la giudice considera “tutt’altro che irrilevanti” e che dimostrano la volontà di utilizzare un canale privilegiato di interlocuzione. Manca tuttavia, scrive, “la prova sufficientemente consistente che Argirò conoscesse le dazioni di denaro da Matta ad Armao e il loro collegamento con i compensi corrisposti dalla società”.
Non risultano documentati suoi interventi nelle consegne, nella determinazione delle quote da trasferire o nelle conversazioni sulla ripartizione delle somme; né emergono comunicazioni nelle quali Argirò impartisca istruzioni affinché i compensi di Matta vengano destinati ad Armao, o riferimenti degli altri indagati che lo indichino come consapevole di quei trasferimenti.
Anche il contenuto delle richieste rivolte ad Armao viene esaminato distinguendo la ricerca di tempi amministrativi più rapidi dalla volontà di ottenere decisioni illegittime. Nel colloquio del febbraio 2026, quando Armao afferma di non poter modificare i criteri della Commissione, Argirò chiarisce che l’azienda avrebbe adempiuto alle prescrizioni e che la richiesta riguardava “i tempi solo”.
Per la gip, quel passaggio indica un’interlocuzione volta, almeno nella rappresentazione manifestata dal manager, a ottenere una trattazione tempestiva nel rispetto delle regole e ben lungi dalla violazione delle stesse; inoltre sul progetto 'Lindo', (che fa capo alla società Lindo Srl, azienda controllata al 100% da Cva Eos srl dedicata allo sviluppo delle energie rinnovabili non idroelettriche, in particolare il fotovoltaico) non risulta che Argirò abbia chiesto di falsificare provvedimenti, omettere pubblicazioni obbligatorie o attestare valutazioni mai effettuate. La conclusione è che gli elementi disponibili “non superano la soglia del sospetto” richiesta per trasformarsi in una qualificata probabilità di colpevolezza; a ulteriore esempio la giudice ha più volte rilevato l’assenza di una prova sufficientemente consistente che Argirò conoscesse i versamenti di denaro da Matta ad Armao e il loro collegamento con i compensi pagati dalla società.
In questa lettura rientrano anche un pranzo del novembre 2025 e lo scambio dei recapiti con Marcello Vernola, componente della Commissione tecnica specialistica per le valutazioni ambientali e consigliere giuridico, ritenuti compatibili con un’interlocuzione tecnica e insufficienti a dimostrare uno scambio illecito. Di particolare rilievo, in senso contrario all’accusa, le conversazioni del febbraio 2026; di fronte all’impossibilità prospettata da Armao di modificare i criteri della Commissione, Argirò aveva chiarito che la società avrebbe adempiuto alle richieste e che domandava soltanto indicazioni sui tempi. Anche per il progetto Bompolieri, sviluppato nell’ambito delle iniziative energetiche di Cva Eos, la giudice ha ravvisato richieste sugli adempimenti necessari e sulla possibilità di completarli più rapidamente, interpretandole come sollecitazioni a una trattazione tempestiva nel rispetto delle regole applicabili.
Per Malacarne Gentile, la valutazione viene introdotta dalla gip con parole altrettanto significative: “Conclusione analoga, e ancor più netta”. La giudice riconosce il suo ruolo centrale nella gestione del contratto con Matta; i contatti continuativi, le relazioni mensili, il rinnovo dell’incarico, i solleciti sulle pratiche e le interlocuzioni per saldare i compensi arretrati. Attività che, secondo l’ordinanza, restano però compatibili con le legittime funzioni dirigenziali e con lo scopo dichiarato della consulenza.
“In nessun dialogo Malacarne appare coinvolto nelle consegne di denaro”, osserva la gip, che non individua elementi sufficienti a dimostrare la sua conoscenza degli occultamenti, della ripartizione delle somme o della destinazione finale di parte dei compensi. Anche l’ironia emersa in una conversazione interna sugli adempimenti del rinnovo contrattuale può segnalare, secondo la giudice, una gestione informale o irregolare del procedimento aziendale, ma non dimostra che il contratto fosse stato prorogato per alimentare un rapporto corruttivo.
A questo si aggiunge un altro punto rilevante; l’incarico a Matta non può essere qualificato con sufficiente certezza come integralmente fittizio. L’ordinanza elenca incontri organizzati, note esaminate e trasmesse, monitoraggio delle procedure, contatti con gli uffici regionali e relazioni periodiche. La gip non esclude che un incarico effettivo possa essere stato utilizzato anche per finanziare trasferimenti illeciti, sottolinea però che l’esistenza di quei trasferimenti non dimostra automaticamente la consapevolezza di chi aveva stipulato, gestito o rinnovato il contratto.
È questa distinzione a sorreggere il rigetto della richiesta cautelare per i due ex manager; il rapporto con Matta e l’interesse alle pratiche siciliane sono documentati, ma manca un quadro indiziario sufficientemente grave sulla loro consapevole partecipazione allo scambio corruttivo contestato, sempre che il passaggio di denaro tra Matta ad Armao risponda realmente a tale scambio e non, come sostengono le loro difese, a prestiti dell'avvocato in favore dell'ex vicepresidente della Regione Sicilia che in quei giorni versava in difficoltà economiche. Una decisione assunta dalla gip allo stato degli atti, che non equivale oggi a un’assoluzione o a un’archiviazione, ma che individua precise lacune negli elementi portati a sostegno della richiesta di arresto.


patrizio gabetti



