Ricordati che | 30 novembre 2023, 11:40

Ricordati di ricordare...le scadenze di dicembre

Ricordati di ricordare...le scadenze di dicembre

La prima delle scadenze fiscali di dicembre 2023 da ricordare è quella del 1° dicembre, ultimo giorno utile per versare l’imposta di registro dei contratti di locazione. L’Agenzia delle Entrate ha fissato al 18 dicembre la scadenza per versare l’IVA relativa al mese di novembre.

Il 27 dicembre è l’ultimo giorno disponibile per versare l’acconto IVA 2023 per i contribuenti soggetti agli obblighi di liquidazione e versamento sia mensili sia trimestrali. Il mese di dicembre chiude l’anno 2023 e vede una serie di scadenze fiscali da ricordare. Alcune sono relative sia ai privati che alle partite IVA, altre alle imprese e alle ditte individuali. Nel suo scadenziario fiscale ufficiale, l’Agenzia delle Entrate riporta alcune giornate in cui si concentrano diverse scadenze, che vedremo nell’articolo. Ma oltre a queste, ci sono anche altre date importanti in cui cadono delle scadenze durante il mese di dicembre.

Vediamo, quindi, quali sono i principali obblighi fiscali del mese di dicembre 2023.

1 dicembre 2023: imposta di registro

Il 1° dicembre è la data di scadenza che l’Agenzia delle Entrate ha fissato per il pagamento dell’imposta di registro relativa ai contratti di locazione.

Questa scadenza è prevista per le parti contraenti dei contratti di locazione e affitto, ad esclusione di quelli che hanno scelto il regime della cedolare secca. Sono tenuti a versare l’imposta i contraenti per i contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/11/2023 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/11/2023.

 

Il pagamento deve essere fatto mediante modello F24 ELIDE, ma per i soggetti titolari di partita IVA il versamento deve essere obbligatoriamente effettuato in modalità telematica. I codici tributo da utilizzare vanno dal 1500 al 1510.

5 dicembre 2023: rottamazione quater

Il 5 dicembre è la data relativa alla scadenza del pagamento inerente la rottamazione quarter. Infatti, poiché la data di scadenza ufficiale è fissata al 30 novembre 2023 e la legge riconosce 5 giorni di tolleranza, l’ultima data disponibile per effettuare il versamento è proprio il 5 di dicembre.

Il pagamento della rata si può effettuare con Bollettino Rav o con il Modulo PagoPA ricevuto. È anche possibile attivare la domiciliazione bancaria con addebito sul conto corrente o, in alternativa, effettuare il pagamento fisico presso gli sportelli presentando l’apposito modello presso le banche, gli uffici postali, i tabaccai o le ricevitorie, oltre che presso gli sportelli dell’Agenzia delle Entrate.

15 dicembre 2023: fatturazione differita

 

Il 15 dicembre 2023 è la data in cui coincidono due importanti scadenze per le imprese. Infatti, entro questa data occorre emettere le fatture differite relative al mese di novembre. Il documento deve essere riferito beni consegnati o spediti nel mese solare precedente, come risulta dal DDT (Documento di Trasporto) e deve indicare la data e il numero dei documenti cui si riferisce.Infatti, le fatture differite devono essere emesse entro il 15 del mese successivo a quello a cui si riferisce la prestazione di cessione o di servizi verso un soggetto. La fattura deve prevedere le seguenti informazioni: codice fattura differita, data e DDT.

Inoltre, lo stesso giorno le associazioni senza scopo di lucro in regime agevolato che aderiscono al regime fiscale agevolato devono registrare i corrispettivi relativi a qualsiasi provento conseguito nel mese di novembre nell’esercizio di attività commerciali.

18 dicembre 2023: tutte le scadenze

l 18 dicembre 2023 è la data in cui coincidono le seguenti scadenze:

  • versamento dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti nel mese precedente (codice tributo 1053: “Imposta sostitutiva dell’Irpef”) e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente;
  • versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del TFR (codice tributo 1712: “Acconto dell’imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto versata dal sostituto d’imposta”);
  • versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi (codice tributo 1140: “Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di titoli, partecipazioni e altri proventi finanziari da parte degli intermediari”);
  • liquidazione IVA di novembre (codice tributo 6011: versamento Iva mensile novembre);
  • versamento delle ritenute di novembre da parte dei sostituti d’imposta;
  • versamento della rata relativa al canone TV trattenuta ai pensionati (codice tributo 3935);
  • versamento imposta sugli intrattenimenti (codice tributo 6728: “Imposta sugli intrattenimenti”);
  • versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie, o Tobin Tax (codice tributo 4059: “Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity”, codice tributo 4058: “Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi”, codice tributo 4060: “Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi);
  • Versamento saldo dell’IMU.

Ricordiamo, infatti, che è il 18 dicembre è la data fissata per versare il saldo dell’IMU, poiché il 16 dicembre è sabato. Per versare l’imposta bisogna utilizzare il modello F24 con il codice tributo 3918: “Imposta Municipale Propria per gli altri fabbricati – Comune”.

20 dicembre 2023: ravvedimento speciale e comunicazioni all’AdE

Il 20 dicembre 2023, invece, è la scadenza del versamento delle ritenute operate dai condomini relative ai corrispettivi pagati nel periodo da giugno 2023 a novembre 2023.

Tale versamento deve essere, quindi, effettuato dai condomini in qualità di sostituti di imposta per prestazioni relative a contratti d’appalto, di opere o servizi effettuate nell’esercizio d’impresa dall’importo mensile di massimo 500 euro al 30 novembre 2023. Il versamento deve essere fatto con modello F24 con modalità telematica.

 

In più, il 20 dicembre è anche la data della scadenza del ravvedimento speciale previsto dalla pace fiscale. Entro questa data si deve procedere con il pagamento della quarta rata del ravvedimento speciale o della rata unica. La rata corrisponde a 1/18 del minimo della sanzione dovuta, in base a quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2023 per chi ha scelto la soluzione rateale.

Nello stesso giorno coincide anche la scadenza per la comunicazione dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente all’Agenzia delle Entrate. Tale comunicazione deve essere inviata dalle imprese elettriche in via telematica dal servizio Entratel o Fisconline.

27 dicembre 2023: acconto IVA e modello Intrastat

Il 27 dicembre 2023 è l’ultima scadenza dell’anno ed è relativa al versamento dell’acconto IVA 2023. Questa scadenza è relativa ai soggetti passivi IVA con obblighi di liquidazione e versamento sia mensili sia trimestrali.

Il versamento deve essere effettuato in modalità telematica con modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo:

  • codice tributo 6013: versamento acconto per Iva mensile;
  • codice tributo 6035: versamento IVA acconto.

In più, il 27 dicembre è anche la data di scadenza per la presentazione del modello Intrastat, ossia la documentazione obbligatoria per le aziende che effettuano operazioni intracomunitarie. Nel modello da presentare il 27 dicembre devono essere riportate tutte le operazioni relative al mese di novembre. Tale comunicazione riguarda:

  • le cessioni e acquisti intracomunitari di beni (Modelli INTRA 1-bis e INTRA 2-bis);
  • le prestazioni di servizi di soggetti passivi UE (Modello INTRA 1-quater e Modelli INTRA 2-quater).

31 dicembre 2023: crediti di imposta imprese

 

Alla fine del mese termina la possibilità per le imprese di utilizzare in compensazione i crediti di imposta per l’acquisto dell’energia elettrica spettanti per il periodo che include il primo e il secondo trimestre 2023. Le imprese quindi devono procedere entro la fine dell’anno se vogliono portare in compensazione i costi sostenuti nella prima parte dell’anno in corso.

 

red.laprimalinea.it

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