La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sul rapporto tra attività lavorativa e assistenza familiare, chiarendo un punto che riguarda migliaia di lavoratori italiani impegnati nella cura di un congiunto con disabilità. Con l’ordinanza n. 20229 del 16 giugno 2026, i giudici hanno stabilito che il diritto all’esonero dal lavoro notturno non dipende dal riconoscimento dell’handicap grave previsto dall’articolo 3, comma 3, della legge 104. È sufficiente che la persona assistita sia riconosciuta come disabile ai sensi della stessa legge, senza ulteriori condizioni aggiuntive.
La decisione si inserisce in un quadro normativo che già riconosce il ruolo centrale del caregiver familiare, figura che sostiene quotidianamente persone non autosufficienti, spesso affrontando carichi fisici, emotivi e organizzativi rilevanti. La Cassazione ribadisce che l’assistenza continuativa può comportare un impegno tale da richiedere misure di adattamento dell’orario di lavoro, soprattutto quando si tratta di turni notturni, notoriamente più gravosi.
Nell’ordinanza viene richiamata la definizione di lavoratore notturno contenuta nel D.Lgs. 66/2003: è considerato tale chi svolge almeno sette ore consecutive di lavoro, comprensive dell’intervallo, con almeno tre ore comprese tra mezzanotte e le cinque del mattino, per almeno ottanta giorni l’anno. Una condizione che, se ricorre, attiva il diritto del dipendente a sottrarsi ai turni notturni quando ha a carico un familiare con disabilità riconosciuta dalla legge 104.
La Corte chiarisce che si tratta di un vero e proprio diritto potestativo. Il lavoratore non deve presentare domande complesse né attendere autorizzazioni: è sufficiente comunicare per iscritto il proprio dissenso, con un preavviso minimo di ventiquattro ore rispetto al turno programmato. Una volta ricevuta la comunicazione, il datore di lavoro non può imporre la prestazione notturna. Se lo fa, incorre nelle sanzioni previste dall’articolo 18 bis del decreto 66/2003, che vanno dall’arresto da due a quattro mesi all’ammenda da 516 a 2.582 euro, le stesse previste per l’impiego notturno delle lavoratrici durante la maternità.
La Cassazione insiste sul dato letterale della norma: il legislatore ha richiesto esclusivamente la presenza di una persona con disabilità “a carico” del lavoratore, senza menzionare la gravità dell’handicap. Quando ha voluto introdurre tale requisito, come nel caso dei permessi retribuiti o del congedo straordinario, lo ha fatto esplicitamente. Da qui il richiamo al principio ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit: dove la legge non prevede condizioni ulteriori, non è compito dell’interprete aggiungerle.
I giudici chiariscono anche il significato dell’espressione “a proprio carico”, che non riguarda il livello di invalidità della persona assistita, ma il rapporto di cura, responsabilità e sostegno che lega il lavoratore al familiare disabile. Un legame che può riguardare persone di qualsiasi età e con patologie anche croniche o degenerative.
L’ordinanza conferma un orientamento ormai consolidato, volto a garantire una tutela ampia e coerente con i principi costituzionali di solidarietà e protezione della persona, oltre che con gli obblighi derivanti dal diritto europeo. Una decisione che rafforza la posizione dei caregiver, riconoscendo il valore del loro ruolo e la necessità di conciliare l’assistenza con condizioni di lavoro sostenibili.
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