Themis e Metis - 08 maggio 2026, 07:06

Spese personali in condominio; quando l’addebito è davvero possibile

La legge condominiale italiana stabilisce criteri rigidi per la ripartizione delle spese. L’assemblea non può decidere a maggioranza di imputare costi personali a un singolo condomino: servono basi legali precise o il consenso dell’interessato. La giurisprudenza recente; come la sentenza del Tribunale di Monza del 30 luglio 2025, conferma la nullità delle delibere che violano l’art. 1123 c.c

Imnmagine generata con I.A.

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Scrivere di spese personali in condominio significa entrare in uno dei terreni più delicati della vita condominiale. La domanda è semplice: il condominio può addebitare a un singolo proprietario una spesa che sembra “personale”? La risposta, come chiarisce l’art. 1123 del Codice Civile, è quasi sempre no. La legge prevede tre criteri di ripartizione, millesimi, uso differenziato e condominio parziale, e in nessuno di questi compare l’idea di “spesa personale” decisa dall’assemblea.

Secondo il Quotidiano del Condominio, l’assemblea non può “farsi giustizia da sé” imputando costi individuali senza una base normativa o senza il consenso del diretto interessato . La giurisprudenza è netta: una delibera che impone spese personali è nulla, come ribadito dal Tribunale di Monza nella sentenza n. 1551 del 30 luglio 2025, che ha annullato addebiti relativi a spese postali, legali e stragiudiziali imposti a due condomini senza titolo giuridico .

Quando NON si possono addebitare spese personali

Molti costi che sembrano “individuali” in realtà rientrano nella gestione comune. Per esempio:

-spese per raccomandate o convocazioni inviate a un solo condomino: sono costi amministrativi e vanno divisi tra tutti;

-spese legali per solleciti di pagamento: finché non c’è una sentenza che condanna il condomino moroso, non possono essere imputate solo a lui;

-interventi richiesti da un singolo ma eseguiti su parti comuni: restano spese condominiali.

Quando l’addebito personale è legittimo

La legge ammette eccezioni, ma sono poche e molto precise:

-previsione normativa: ad esempio, le sanzioni per violazione del regolamento (art. 70 disp. att. c.c.);

-decisione del giudice: una sentenza può imporre a un condomino il pagamento di spese specifiche;

-accettazione volontaria del proprietario: tipico il caso dei lavori privati inseriti in un appalto condominiale (es. pavimentazione del balcone aggettante).

 In questi casi l’addebito è valido perché fondato su un titolo giuridico chiaro.

In conclusione, il condominio non può decidere a maggioranza di far pagare a un singolo ciò che ritiene “personale”. Senza legge, sentenza o consenso, l’addebito è illegittimo e la delibera è nulla. Un principio che tutela l’equità e impedisce abusi nella gestione condominiale.

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