La sentenza sul lago di Lod torna al centro del confronto, questa volta con una presa di posizione di Legambiente Valle d’Aosta indirizzata direttamente all’Uncem. L’associazione ambientalista contesta la lettura data dall’Unione nazionale comuni comunità enti montani alla decisione della Corte di Cassazione che ha reso definitiva la condanna dell’ex sindaco di Chamois, Mario Pucci (foto sotto), per deturpamento di bellezze naturali.
Nei giorni scorsi Uncem aveva espresso forte preoccupazione soprattutto per un passaggio della pronuncia della Suprema Corte, il principio secondo il quale l’alterazione di una bellezza naturale può assumere rilevanza penale anche quando non sia irreparabile e sia dunque possibile ripristinare lo stato dei luoghi. Uncem aveva visto nella decisione un precedente potenzialmente delicato per sindaci e assessori chiamati quotidianamente ad assumere decisioni che incidono sul territorio, arrivando a chiedersi se, seguendo una simile interpretazione, persino il taglio di un bosco possa essere considerato un’alterazione della bellezza naturale.
Una lettura che Legambiente VdA ritiene eccessivamente estensiva. L’associazione ricorda innanzitutto di essere stata, con il proprio esposto, all’origine delle indagini sfociate nel procedimento penale e di avere seguito sia l’attività investigativa sia il successivo processo. Secondo Legambiente, la preoccupazione manifestata da Uncem nasce dall’avere isolato dalla sentenza il tema della non irreparabilità del danno attribuendogli una portata generale che, invece, non terrebbe sufficientemente conto delle circostanze concrete accertate nel processo.
"Nel caso di specie, la sentenza sul lago Lod è invece il frutto di una serie di avvenimenti, cause e responsabilità che non sono generalizzabili e che difficilmente possono ripresentarsi in modo uguale in contesti diversi", sostiene il direttivo valdostano dell’associazione.
Il punto centrale della replica riguarda proprio la condotta che i giudici hanno ritenuto rilevante. Legambiente sottolinea che "in sede giudiziale è stato accertato che il prelievo eccessivo e prolungato esercitato sul lago Lod su indicazione del sindaco, tale da determinarne il deturpamento, non era motivato da alcuna esigenza né tecnica o economica o sociale di carattere pubblico".
La vicenda risale alla primavera del 2022, quando il livello dello specchio d’acqua alpino, situato a oltre duemila metri di quota, subì un drastico abbassamento. Nel procedimento erano state prese in considerazione anche altre concause, tra cui la siccità e, in misura minore, i prelievi destinati all’innevamento artificiale. La Cassazione ha però ritenuto corretta la ricostruzione del Tribunale di Aosta sulla responsabilità dell’allora sindaco nella scelta di non alimentare il bacino, decisione che secondo i giudici trovava riscontro nelle testimonianze e anche in una comunicazione dello stesso Pucci.
È dunque sulla specificità della condotta accertata, più che sull’enunciazione astratta del principio giuridico, che Legambiente invita Uncem a concentrare l’attenzione. Da qui anche il passaggio più critico della lettera. Secondo l’associazione ambientalista, le preoccupazioni espresse dall’Unione degli enti montani rischiano, "da una parte" di "delegittimare l’autorità giudiziaria semplificandone eccessivamente l’operato" e, dall’altra, di "amplificare i timori di amministratori che, a nostro avviso, sono sempre tutelati qualora agiscano con correttezza e senso di responsabilità".
Per Legambiente, insomma, dalla vicenda del lago di Lod non discenderebbe automaticamente il rischio che qualsiasi intervento temporaneamente modificativo del paesaggio possa tradursi in una responsabilità penale per un amministratore. La sentenza, sostiene l’associazione, va letta alla luce dei fatti concreti che hanno determinato la condanna e non estrapolando uno dei principi giuridici affermati dalla Cassazione.
Il confronto con Uncem, a questo punto, sposta la vicenda oltre il procedimento che ha riguardato Chamois; sul tavolo resta una questione più ampia, quella del confine tra autonomia degli amministratori nella gestione dei territori montani e responsabilità nella tutela di beni paesaggistici e ambientali particolarmente fragili.




