Nuovo stop giudiziario nel complesso percorso di risanamento di Edileco Costruzioni e Ristrutturazioni Ecocompatibili. Il Tribunale di Aosta ha dichiarato inammissibile il ricorso con cui la cooperativa di Nus chiedeva l'adozione di misure cautelari per impedire ai creditori non aderenti agli accordi di transazione di avviare azioni esecutive, cautelari o procedure concorsuali durante la fase conclusiva della composizione negoziata della crisi.
Il provvedimento, firmato dal giudice Marco Tornatore venerdì 3 luglio e notificato questa mattina, rappresenta un nuovo passaggio nella vicenda giudiziaria che accompagna ormai da molti mesi la crisi dell'azienda.
Nel ricorso Edileco aveva sostenuto che le trattative con i creditori fossero ormai in fase avanzata. La società ha riferito di aver raccolto l'adesione di 117 creditori commerciali sui 211 destinatari delle proposte, pari a circa 2,7 milioni di euro, corrispondenti all'82,68% dell'esposizione interessata secondo quanto dichiarato dai ricorrenti. Restavano invece aperti i confronti con Agenzia delle Entrate, istituti bancari e altri creditori; il piano industriale prevedeva, tra l'altro, proposte differenziate per le banche, la definizione del debito fiscale attraverso la transazione tributaria e, per i creditori commerciali, la possibilità di scegliere tra il pagamento immediato del 30% del credito oppure il rimborso integrale dilazionato in 48 mesi.
Durante l'udienza dell'1 luglio, però, l'esperto della composizione negoziata ha riferito un elemento destinato a pesare sull'intera operazione. Guber Banca, alla quale era stato richiesto un finanziamento da 2,5 milioni di euro, ha respinto la domanda di nuova finanza. Una circostanza particolarmente rilevante, poiché proprio quel finanziamento costituiva uno dei pilastri del piano di rilancio. La società ha comunicato l'intenzione di rivolgersi a un altro istituto specializzato, Banca CF+, mentre l'esperto ha evidenziato anche il permanere di tensioni di liquidità, con debiti commerciali scaduti saliti a oltre 420 mila euro al 31 maggio 2026. Alla luce della mancata concessione della nuova finanza, l'esperto ha inoltre annunciato di valutare il deposito della richiesta di archiviazione della composizione negoziata della crisi.
La cooperativa ha già beneficiato per l'intero periodo massimo di 240 giorni delle misure protettive previste dal Codice della crisi d'impresa. Secondo il Tribunale, il nuovo ricorso, pur formalmente presentato come richiesta di misure cautelari, mirava in realtà a ottenere lo stesso risultato delle misure protettive ormai scadute ovvero impedire ai creditori di procedere con azioni esecutive, cautelari o con richieste di liquidazione giudiziale. Il giudice osserva che accogliere la domanda avrebbe significato aggirare il limite temporale fissato dalla legge, consentendo di fatto una proroga delle tutele già esaurite. Una soluzione che, secondo il Tribunale, altererebbe l'equilibrio previsto dal legislatore tra l'interesse dell'impresa al risanamento e il diritto dei creditori a vedere soddisfatte le proprie ragioni.
Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile, mentre le spese di giudizio sono state integralmente compensate in considerazione della novità delle questioni giuridiche affrontate. La decisione rappresenta un passaggio particolarmente delicato nel percorso di risanamento di Edileco, che ora dovrà proseguire le trattative con i creditori senza più beneficiare dello scudo giudiziario che finora aveva impedito iniziative esecutive nei confronti della società.
Tornatore ha anche fissato per il 18 agosto (mese in cui generalmente si trattano in tribunale solo istanze urgenti e indifferibili) l'udienza sulla richiesta di liquidazione giudiziale (la 'vecchia' istanza di fallimento) inoltrata la scorsa settimana da un creditore. Nella memoria depositata il creditore sostiene che la rappresentazione contabile su cui poggia il Piano è essa stessa inattendibile e che la cooperativa abbia ormai esaurito i 240 giorni di misure protettive senza raggiungere accordi con i creditori strategici; il creditore parla esplicitamente di investimenti passati e costi di struttura sovradimensionati nonché contesta alcuni dei principali presupposti del piano di risanamento. In particolare, viene affermato che la percentuale dell'82,68% di adesioni riguarda soltanto una parte del debito complessivo e che, rapportata all'intero passivo, è sensibilmente inferiore.




