Il Consiglio di Stato ha definitivamente chiuso la lunga vicenda giudiziaria nata dopo le elezioni comunali di Aosta del 2025, confermando la sentenza del Tar della Valle d'Aosta e respingendo il ricorso presentato dal candidato sindaco sconfitto, Giovanni Girardini e dagli elettori ed esponenti valdostani di centrodestra Marialice Boldi (Lega VdA); Armando Mascaro (FdI) e Mariasista de Fazio (associazione Marisol).
La decisione mette la parola fine alla contestazione del risultato del ballottaggio del 12 ottobre 2025, vinto dalla coalizione guidata da Raffaele Rocco con appena 15 voti di vantaggio: 6.419 preferenze contro le 6.404 ottenute dalla coalizione di centrodestra.
Le schede contestate
Il cuore del ricorso riguardava alcune schede che, secondo i ricorrenti, erano state erroneamente annullate o attribuite alla coalizione avversaria. I giudici del CdS hanno però confermato la valutazione già espressa dal Tar. Nel turno di ballottaggio l'elettore poteva esprimere il voto esclusivamente per il sindaco e il vicesindaco; qualsiasi segno aggiuntivo non previsto dalla legge, comprese indicazioni riferite a candidati consiglieri, è stato considerato un elemento potenzialmente idoneo a rendere riconoscibile il voto.
Per questo motivo il Consiglio di Stato ha ritenuto corretto l'annullamento delle schede contenenti scritte o annotazioni estranee alla votazione. Tra queste anche una scheda sulla quale compariva il nome 'Tajani', giudicato un segno non previsto e tale da rendere identificabile la scheda.
Secondo i giudici, il principio del 'favor voti', che impone di salvaguardare la volontà dell'elettore quando questa è chiaramente individuabile, non può essere utilizzato per superare violazioni delle regole sul voto segreto né può essere applicato in modo diverso a seconda dell'esiguità dello scarto elettorale.
I numeri non avrebbero comunque cambiato il risultato
Un passaggio centrale della sentenza riguarda l'interesse concreto delle contestazioni. Il Consiglio di Stato osserva che, anche accogliendo tutte le ulteriori doglianze rimaste in discussione, la coalizione di Girardini avrebbe raggiunto 6.411 voti mentre quella vincitrice sarebbe scesa a 6.417. In altre parole, il distacco sarebbe rimasto di sei voti e il risultato elettorale non sarebbe cambiato. Per questo motivo una parte delle contestazioni è stata dichiarata priva di interesse concreto.
Il caso dell'Ufficio elettorale numero 9
Uno dei punti più delicati riguardava il sospetto che nell'Ufficio elettorale aostano numero 9 vi fosse stata un'inversione dei risultati tra le due coalizioni. I ricorrenti sostenevano che i voti attribuiti ai due candidati fossero stati verbalizzati al contrario, con uno spostamento di 42 voti. Il Consiglio di Stato ha però rilevato che l'unico elemento a sostegno della tesi era una dichiarazione resa da un rappresentante di lista che non operava in quella sezione e che riferiva informazioni ricevute da altre persone. Una testimonianza quindi "de relato", priva di conoscenza diretta dei fatti.
Secondo i giudici, una simile dichiarazione non è sufficiente per mettere in discussione il contenuto di un verbale elettorale, che ha valore di atto pubblico. Inoltre, contestare la veridicità di quanto riportato nel verbale avrebbe richiesto una querela di falso, mai presentata.
Le presunte schede bianche votate
Altra contestazione riguardava sette schede considerate bianche nell'Ufficio numero 7. Secondo una rappresentante di lista, a causa della scarsa illuminazione del locale alcune croci apposte sui simboli più scuri della coalizione Girardini-Furci avrebbero potuto non essere viste durante lo scrutinio. Anche in questo caso il Consiglio di Stato ha giudicato l'affermazione troppo generica e basata su semplici ipotesi.
La dichiarazione non indicava quali schede fossero coinvolte né forniva elementi concreti per dimostrare l'effettiva esistenza dell'errore. Per i giudici si trattava quindi di una contestazione meramente esplorativa, insufficiente per giustificare una verificazione o un riconteggio.
Lo scrutinio simultaneo e le irregolarità procedurali
I ricorrenti avevano denunciato anche modalità di scrutinio non conformi alla legge, sostenendo che in alcune sezioni più scrutatori avessero contato contemporaneamente le schede, riducendo le possibilità di controllo reciproco. Il Consiglio di Stato non ha negato che possano essersi verificate irregolarità formali, ma ha ricordato che nel diritto elettorale vale il principio della "strumentalità delle forme". In sostanza, non ogni violazione procedurale comporta automaticamente l'annullamento delle elezioni. Occorre dimostrare che l'irregolarità abbia concretamente alterato il risultato o compromesso la libera espressione del voto.
Nel caso di Aosta, secondo i giudici, non è stato fornito alcun elemento concreto capace di dimostrare errori materiali nel conteggio o nell'attribuzione delle preferenze.
Il trasferimento delle schede da Excenex
Un ulteriore motivo di ricorso riguardava la sezione elettorale numero 35 di località Excenex. La presidente del seggio non aveva viaggiato a bordo dell'auto della polizia locale che trasportava i plichi contenenti le schede, ma aveva seguito il mezzo con la propria vettura privata. Il Consiglio di Stato ha riconosciuto l'esistenza di una difformità rispetto alle procedure previste, ma ha evidenziato che i plichi sono rimasti sempre sotto la custodia degli agenti, che il tragitto è durato pochi minuti e che il materiale è arrivato integro al polo centralizzato di scrutinio. Poiché nessuno ha sostenuto che le schede fossero state manomesse o alterate, l'episodio è stato considerato irrilevante ai fini della validità delle elezioni.
Negato il riconteggio
Alla luce del rigetto di tutte le censure, il Consiglio di Stato ha respinto anche la richiesta di verificazione e riconteggio delle schede. La sentenza conferma dunque in via definitiva l'esito del ballottaggio del 2025 e la legittimità dell'elezione dell'amministrazione comunale di Aosta. Con la decisione della Quinta Sezione si conclude così una delle più combattute controversie elettorali della storia recente del capoluogo valdostano, nata da un margine di appena quindici voti ma ritenuta dai giudici insufficiente per mettere in discussione la volontà espressa dagli elettori nelle urne.




