Politica - 21 maggio 2026, 11:24

Elezioni regionali, il Consiglio di Stato chiude il contenzioso; respinto appello Machet, l'Avs Campotaro confermato consigliere

Elezioni regionali, il Consiglio di Stato chiude il contenzioso; respinto appello Machet, l'Avs Campotaro confermato consigliere

“È una grande soddisfazione per tutto il team difensivo. Era evidente fin dall’inizio che i voti di Avs fossero pienamente validi e quelli di Uv recassero segni di riconoscimento”. Lo ha dichiarato oggi Giovanni Boggero, professore associato di diritto costituzionale e coordinatore del team difensivo dei ricorrenti composto dagli avvocati Edoardo Manassero, Maria Cristina Carbone e Andrea Patanè nell'ambito del giudizio in Consiglio di Stato sul ricorso presentato dall'Union Valdotaine per la riassegnazione di un seggio alla candidata Cristina Machet (foto sotto), seggio assegnato invece ad Andrea Campotaro (foto in basso) di Avs alle scorse elezioni regionali, l'8 ottobre scorso.

Boggero è soddisfatto perché la Quinta sezione del Consiglio di Stato ha respinto l’appello presentato da Cristina Machet e dall’Union Valdotaine contro la sentenza del Tar Valle d’Aosta che aveva riconosciuto validi due voti assegnati ad Alleanza Verdi e Sinistra. La decisione, pronunciata il 7 maggio in camera di consiglio, è stata pubblicata oggi con la sentenza n. 1393/2026 e  conferma integralmente il verdetto di primo grado, cristallizzando quindi il risultato elettorale.

<section data-turn="assistant" data-scroll-anchor="false" data-testid="conversation-turn-2" data-turn-id-container="request-WEB:74faef96-c11d-45eb-92e3-16d03eef878a-0" data-turn-id="request-WEB:74faef96-c11d-45eb-92e3-16d03eef878a-0" dir="auto" class="text-token-text-primary w-full focus:outline-none has-data-writing-block:pointer-events-none [&:has([data-writing-block])>*]:pointer-events-auto R6Vx5W_threadScrollVars scroll-mb-[calc(var(--scroll-root-safe-area-inset-bottom,0px)+var(--thread-response-height))] scroll-mt-[calc(var(--header-height)+min(200px,max(70px,20svh)))]">

Al centro della vicenda vi erano due schede contestate nello scrutinio del polo n. 8 di Aosta. Entrambe riportavano la croce sul simbolo della lista Avs, ma nelle preferenze comparivano nominativi riferibili – con errori e storpiature – a candidati delle concomitanti elezioni comunali.

Secondo il Consiglio di Stato, tali irregolarità non erano sufficienti a invalidare il voto. I giudici hanno richiamato il principio del “favor voti”, previsto dalla legge elettorale valdostana, secondo cui il voto deve essere considerato valido ogni volta che sia possibile ricostruire con chiarezza la volontà dell’elettore. Nella sentenza si sottolinea che gli errori presenti sulle schede erano compatibili con la “confusione involontaria” generata dalla contemporaneità delle elezioni regionali e comunali e non configuravano segni di riconoscimento idonei a rendere nullo il voto.

Respinti anche gli altri motivi di appello proposti dall’Union Valdôtaine, che contestava l’annullamento di alcune schede attribuite al Movimento autonomista. In particolare, i giudici hanno confermato la nullità di una scheda contenente la scritta “voto” e di un’altra con la dicitura “No” accanto al simbolo di Fratelli d’Italia, ritenendo tali annotazioni segni estranei all’espressione regolare del voto.

Il Consiglio di Stato ha inoltre giudicato infondate le contestazioni relative ad altri 11 voti annullati in vari seggi valdostani, chiarendo che i verbali elettorali non devono contenere una descrizione analitica delle singole schede invalidate, essendo sufficiente il richiamo alle norme applicate e la conservazione delle schede nei relativi plichi.

Con il rigetto dell’appello viene quindi definitivamente confermata la decisione del Tar che aveva attribuito ad Avs i due voti contestati, facendo salire il resto della lista da 718 a 720.

Le spese di giudizio sono state integralmente compensate “in considerazione della peculiarità della vicenda”.

</section>

Patrizio Gabetti

SU