Cronaca - 12 maggio 2026, 06:48

L'Appello Testolin più che una difesa è un attacco

La decisione dei giudici di Torino non potrà essere soltanto tecnica, perché dalla lettura dell’atto emerge chiaramente che la questione coinvolge il modo stesso in cui la Valle d’Aosta interpreta il proprio modello autonomistico e la propria forma di governo

L'Appello Testolin più che una difesa è un attacco

L’appello di Renzo Testolin contro la sentenza che lo ha dichiarato ineleggibile alla presidenza della Giunta regionale è, prima ancora che un atto difensivo, un vero e proprio attacco giuridico all’impianto della decisione del Tribunale di Aosta.

Un testo lungo e molto tecnico, 52 pagine fitte di riferimenti costituzionali, sentenze e norme, ma che nella sostanza ruota attorno a una tesi precisa; secondo Testolin e la sua difesa (l'avvocato Ulisse Corea dello studio romano Marini) i giudici di primo grado avrebbero applicato in modo sbagliato le regole sull’ineleggibilità, ignorando la particolarità dell’ordinamento valdostano. Il presidente della Regione chiede alla Corte d’Appello di Torino di ribaltare integralmente la sentenza depositata il 2 maggio scorso, quella che aveva accolto il ricorso dei consiglieri regionali Chiara Minelli ed Eugenio Torrione dichiarando Testolin decaduto dalla carica di presidente della Giunta regionale.

Gli elementi fondanti del ricorso

L’intero ricorso parte da una premessa politica e istituzionale fondamentale per la difesa: la Valle d’Aosta non elegge direttamente il presidente della Giunta come avviene nel resto d’Italia. Qui il presidente viene eletto dal Consiglio Valle, con voto segreto e maggioranza assoluta, all’interno di un sistema definito “di secondo grado”. Non esiste quindi un rapporto diretto tra elettori e presidente, né il meccanismo del cosiddetto “simul stabunt simul cadent”: se cade il presidente, non cade automaticamente il Consiglio regionale e non si torna subito alle urne. È proprio su questa peculiarità che si fonda buona parte della strategia difensiva dell'atto di appello.

Secondo i ricorrenti Minelli e Torrione, Testolin non avrebbe potuto essere rieletto presidente perché avrebbe già ricoperto incarichi nella Giunta regionale per troppe legislature consecutive, violando l’articolo 3 della legge regionale 21 del 2007, la norma valdostana che disciplina il cosiddetto limite dei mandati. Ma l’appello sostiene che il Tribunale abbia interpretato quella norma in maniera troppo estensiva. Per la difesa di Testolin, il limite non può essere letto automaticamente come un “divieto di terzo mandato” sul modello delle altre Regioni italiane, perché in Valle d’Aosta il presidente non gode di quei poteri forti tipici dei sistemi presidenziali. L’atto insiste su un punto, nelle precedenti legislature Testolin avrebbe ricoperto ruoli diversi. Prima assessore, poi presidente. E questa distinzione, secondo i suoi avvocati, sarebbe decisiva. La norma, sostengono, dovrebbe applicarsi separatamente alle diverse cariche e non in modo cumulativo. In altre parole, fare l’assessore non equivarrebbe automaticamente ad aver già “consumato” i mandati da presidente.

Non solo; la difesa richiama anche due pareri “pro veritate” firmati da costituzionalisti di peso, Nicola Lupo ed Enrico Grosso, entrambi favorevoli all’eleggibilità di Testolin. Ma il cuore dell’appello non è solo il merito della questione. Anzi, gran parte del documento punta a smontare il procedimento stesso seguito dai ricorrenti. Il primo grande argomento riguarda i tempi del ricorso. Testolin sostiene che Minelli e Torrione abbiano presentato il loro ricorso troppo tardi. I due consiglieri avevano partecipato personalmente alla seduta del 6 novembre 2025 nella quale il Consiglio Valle aveva eletto Testolin presidente. Per la difesa, quindi, essi conoscevano immediatamente l’atto che oggi contestano; il termine di trenta giorni per impugnare l’elezione avrebbe dovuto partire da quel momento e non dalla successiva pubblicazione ufficiale della delibera. Su questo punto l’appello è molto duro verso il Tribunale di Aosta, accusato di avere applicato “meccanicamente” la norma senza considerare che qui non si trattava di cittadini qualsiasi o di elettori estranei al procedimento, ma degli stessi consiglieri che avevano preso parte alla votazione.

La difesa insiste molto anche sul concetto di “piena conoscenza” dell’atto; se un consigliere partecipa alla seduta che elegge il presidente, sostiene l’appello, non può poi sostenere di aver conosciuto formalmente quell’atto solo settimane dopo tramite la pubblicazione nell’Albo.

Il secondo pilastro dell’appello riguarda invece la giurisdizione e qui il ragionamento è ancora più complesso ma anche politicamente rilevante. Il Tribunale di Aosta aveva ritenuto competente il giudice ordinario perché la vicenda riguardava il diritto di elettorato passivo, cioè il diritto di essere eletti. Testolin ribalta la prospettiva; secondo la difesa, Minelli e Torrione non stavano difendendo un loro diritto soggettivo, bensì stavano contestando la correttezza di un procedimento amministrativo, cioè l’elezione del presidente da parte del Consiglio Valle. E se si contesta la legittimità di un procedimento amministrativo, sostengono gli avvocati, il giudice competente dovrebbe essere il Tar e non il Tribunale ordinario. In sostanza, l’appello accusa il Tribunale di avere confuso due piani completamente diversi: da una parte il diritto individuale a candidarsi ed essere eletti, dall’altra il controllo sulla correttezza delle procedure interne del Consiglio regionale.

C’è poi un passaggio politicamente molto significativo. La difesa sottolinea che i consiglieri ricorrenti non hanno mai sostenuto di aver subito una lesione concreta dei loro diritti personali; non hanno detto, cioè, che l’elezione di Testolin abbia impedito a loro stessi di essere eletti presidente. Hanno invece sostenuto di voler difendere in astratto la legalità del sistema e secondo l’appello questo non sarebbe sufficiente per legittimare il ricorso davanti al giudice ordinario.

Il documento lascia emergere anche un messaggio più generale, quello secondo cui la difesa teme che la sentenza del Tribunale possa creare un precedente capace di alterare profondamente gli equilibri istituzionali valdostani. Per questo insiste continuamente sulla “specialità” del sistema autonomistico regionale e sulla necessità di interpretare le norme in modo restrittivo quando limitano l’accesso alle cariche pubbliche.

Ai giudici il compito di valutare un 'sistema'

In definitiva, l’appello di Renzo Testolin si muove su tre livelli contemporaneamente. Il primo è procedurale; il ricorso sarebbe stato tardivo. Il secondo è giurisdizionale; avrebbe dovuto occuparsene il giudice amministrativo e non quello ordinario. Il terzo è politico-istituzionale; la norma sui mandati sarebbe stata interpretata in modo incompatibile con la forma di governo valdostana. 

Dunque la decisione della Corte d’Appello di Torino non potrà essere soltanto tecnica, perché dalla lettura dell’appello emerge chiaramente che la questione non riguarda soltanto il destino politico di Renzo Testolin, ma il modo stesso in cui la Valle d’Aosta interpreta il proprio modello autonomistico e la propria forma di governo.

patrizio gabetti

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