Con quasi due mesi di ritardo rispetto al termine dei 90 giorni fissato dalla legge (scaduto il 17 marzo), sono state depositate oggi le 70 pagine di motivazioni della sentenza con cui, lo scorso 12 dicembre, la Corte di Cassazione ha annullato tutte le decisioni precedenti nel processo Geenna, disponendo un nuovo giudizio di secondo grado a Torino. Il procedimento ripartirà quindi ancora una volta dall’Appello: sarà il terzo.
La decisione dei giudici di legittimità aveva già azzerato le condanne inflitte ad Antonio Raso (otto anni), Alessandro Giachino e Nicola Prettico (sei anni e otto mesi ciascuno), oltre all’assoluzione di Monica Carcea, ma è nelle motivazioni che si coglie fino in fondo la portata dell’intervento della Suprema Corte. Il punto centrale riguarda la qualificazione giuridica del contesto emerso dall’inchiesta e, in particolare, la possibilità di configurare una vera e propria associazione mafiosa sul territorio valdostano.
Secondo la Cassazione, le precedenti sentenze di merito non hanno dimostrato in modo adeguato gli elementi costitutivi del reato di cui all’articolo 416-bis. Non basta, chiariscono i giudici, la presenza di rapporti, contatti o comportamenti anche gravi: per parlare di associazione mafiosa è necessario accertare in concreto l’esistenza di una forza intimidatrice effettiva, capace di generare assoggettamento e omertà. Si tratta di elementi che devono emergere nella realtà dei fatti, non essere soltanto ipotizzati o dedotti da circostanze indirette. In più passaggi, la Corte sottolinea come le motivazioni delle sentenze precedenti si siano fondate su episodi ritenuti “meramente preparatori” o comunque non idonei a dimostrare una reale operatività mafiosa.
Un altro snodo decisivo riguarda il tema della cosiddetta “locale” di ’ndrangheta in Valle d’Aosta e il suo rapporto con la casa madre calabrese. Nei casi di mafie delocalizzate, spiegano i giudici, è indispensabile dimostrare un collegamento organico e funzionale con l’organizzazione originaria oppure, in alternativa, una autonoma capacità intimidatoria effettivamente esercitata sul territorio. Nel processo Geenna, questo collegamento è stato ritenuto ricostruito in modo insufficiente e talvolta illogico, basato su elementi come legami familiari, precedenti penali o viaggi in Calabria, che da soli non sono considerati idonei a provare l’esistenza di una struttura mafiosa radicata.
La Cassazione richiama poi un principio destinato a pesare nel nuovo giudizio: una struttura che opera in un territorio diverso da quello storico non può limitarsi a richiamare la fama criminale della ’ndrangheta, ma deve dimostrare di aver costruito sul campo una propria forza intimidatrice, percepibile e riconosciuta all’esterno. In assenza di questa prova concreta, viene meno uno degli elementi cardine del reato associativo.
Le motivazioni affrontano anche la posizione di Monica Carcea, al centro del ricorso della Procura generale. I giudici ribadiscono la distinzione tra contiguità e concorso esterno: la Corte d’appello aveva riconosciuto rapporti e vicinanza tra l’ex assessora e alcuni esponenti del sodalizio, ma aveva escluso che vi fosse stato un contributo concreto, specifico e causalmente rilevante al rafforzamento dell’associazione. La Cassazione richiama il principio per cui il concorso esterno richiede un apporto effettivo e verificabile ex post, capace di incidere sulla vita dell’organizzazione, non essendo sufficiente una condotta ambigua o anche politicamente discutibile.
Nel complesso, la Suprema Corte ha ritenuto che la sentenza d’appello-bis presenti carenze motivazionali e passaggi contraddittori, soprattutto nel modo in cui ha valutato la sussistenza del reato associativo e il ruolo degli imputati. Da qui la decisione di annullare tutto e rinviare nuovamente alla Corte d’appello di Torino, dove il processo dovrà essere rifatto per la terza volta.
Si tratta di un percorso processuale senza precedenti per la Valle d’Aosta, con un’alternanza di decisioni che hanno progressivamente smontato e ricostruito l’impianto accusatorio. Le motivazioni non negano in astratto la presenza della ’ndrangheta al Nord né la possibilità di infiltrazioni sul territorio valdostano, ma fissano un punto fermo: la qualificazione mafiosa richiede prove solide, coerenti e complete, non ricostruzioni basate su elementi ritenuti insufficienti o non adeguatamente collegati tra loro; è su questo terreno, ora, che si giocherà l’Appello ter.




