Politica - 21 aprile 2026, 07:28

Dov'è il giudice che decide davvero sul mandato a Testolin?

Non è solo una questione politica, ma un caso che investe direttamente le deliberazioni del Consiglio Valle del 6 novembre 2025. E una norma ancora vigente e mai modificata affida - per la sola Valle d'Aosta - alla Corte d’Appello di Torino il giudizio su questi atti. Il punto, allora, potrebbe non essere più chi ha ragione, ma chi ha il potere di decidere

Dov'è il giudice che decide davvero sul mandato a Testolin?

C’è un punto, nel dibattito sul limite dei mandati a Renzo Testolin, che finora è rimasto sullo sfondo, quasi eluso, come se fosse un dettaglio tecnico riservato agli addetti ai lavori, mentre in realtà potrebbe rappresentare uno snodo decisivo per comprendere fino in fondo la portata della vicenda, perchè non si discute soltanto di una persona, né ci si limita a confrontare letture politiche più o meno contrapposte sul limite dei mandati, ma si entra nel cuore stesso di due deliberazioni formali del Consiglio Valle, entrambe adottate nella seduta del 6 novembre 2025, vale a dire la deliberazione 10 sulla questione pregiudiziale e, soprattutto, la deliberazione 15 con cui è stato eletto il Presidente della Giunta regionale.

È dentro questo perimetro, giuridico prima ancora che politico, che va letta la vicenda, perché nel sistema valdostano, dove il Presidente è eletto dal Consiglio con votazione di secondo grado, il limite al mandato assume la natura di una vera e propria ipotesi di ineleggibilità, seppur parziale. Il nodo, dunque, riguarda la legittimità dell’atto con cui il Consiglio lo ha eletto alla guida della Regione.

Ed è proprio in questo passaggio che la questione cambia natura e profondità, perché nel momento in cui si ipotizza l’esistenza di un limite giuridico che incide direttamente sull’elezione, non ci si trova più nel campo delle valutazioni politiche o delle interpretazioni regolamentari, ma si entra a pieno titolo nell’ambito delle deliberazioni consiliari “in materia di eleggibilità”, cioè in un terreno che il legislatore ha disciplinato in modo espresso già oltre sessant’anni fa con una norma che, nonostante il tempo trascorso e le trasformazioni dell’ordinamento, non è mai stata formalmente abrogata.

L’articolo 22 della legge 5 agosto 1962, n. 1257, rubricato 'Ricorso giurisdizionale in materia di eleggibilità', stabilisce infatti che contro le deliberazioni adottate dal Consiglio Valle in tale materia, sia d’ufficio sia su ricorso, è ammesso ricorso giurisdizionale alla Corte d’Appello di Torino, delineando così una competenza specifica e, per certi versi, singolare, attribuita in via esclusiva a un giudice ordinario e riferita unicamente alla realtà istituzionale della Valle d’Aosta.

Non si tratta di un elemento marginale o di una curiosità da manuale, ma di una scelta precisa del legislatore, che ha individuato un giudice naturale delle controversie in materia di eleggibilità delle cariche regionali valdostane, assegnandogli un ruolo diretto nella verifica della legittimità delle deliberazioni consiliari, e dunque, in ultima analisi, nella definizione stessa degli equilibri istituzionali.

E allora la domanda, a questo punto, cambia definitivamente natura perché mentre ad Aosta, tra via Ollietti e piazza Deffeyes, il confronto continua a svilupparsi sul piano politico, mediatico e interpretativo, diventa sempre più difficile ignorare che il baricentro reale della vicenda potrebbe collocarsi altrove, in una dimensione meno visibile ma istituzionalmente decisiva, che è quella giurisdizionale.

Se infatti il limite dei mandati dovesse essere ritenuto idoneo a incidere sulla validità dell’elezione del Presidente della Giunta, allora la deliberazione n. 15 del  novembre 2025 rientrerebbe pienamente in materia di eleggibilità, e quindi nel perimetro applicativo di una norma che, troppo frettolosamente, qualcuno potrebbe considerare superata. Ma non pare così. perché l’articolo 22 della legge 1257 del 5 agosto 1962 non è soltanto formalmente vigente; è stato espressamente richiamato e confermato dal legislatore valdostano con la legge regionale 20 del 2007, che, nel riordinare la materia, ha sì abrogato alcune disposizioni della legge del 1962, ma ha al tempo stesso mantenuto in vita proprio quelle relative al contenzioso giurisdizionale, tra cui la norma che attribuisce alla Corte d’Appello di Torino la competenza a decidere sulle deliberazioni del Consiglio Valle in materia di eleggibilità.

Non si tratta, dunque, di riesumare una disposizione dimenticata o di forzare una lettura d’archivio, ma di prendere atto che quella competenza esiste ancora oggi perché è stata consapevolmente conservata, e che proprio per questo continua a rappresentare il punto di caduta naturale di controversie come quella oggetto dell'udienza di domani, maercoledì 22 aprile, al Tribunale di Aosta.

A questo punto il tema non sarebbe più stabilire chi abbia ragione nel dibattito politico o nell’interpretazione delle norme, ma individuare il luogo istituzionale chiamato a dirimere la questione, cioè il giudice cui l’ordinamento ha affidato, in via specifica, il compito di pronunciarsi sulla legittimità delle deliberazioni consiliari in materia di eleggibilità. Ed è per questo che, probabilmente, per comprendere davvero la portata di ciò che sta accadendo, bisognerebbe smettere di guardare esclusivamente ad Aosta e iiniziare, finalmente, a guardare a Torino.

patrizio gabetti

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