La Corte costituzionale ha dichiarato illegittime alcune norme della legge elettorale degli enti locali della Valle d’Aosta approvate nel marzo 2025. La decisione è contenuta nella sentenza numero 16, depositata ieri ed è arrivata dopo il ricorso del Governo Meloni.
In concreto, la Regione aveva introdotto tre novità per i piccoli Comuni, cioè quasi tutti quelli valdostani: il divieto di ricandidarsi subito alla carica di sindaco o vicesindaco dopo quattro mandati consecutivi (salvo il caso di un mandato più breve), l’obbligo per il sindaco di scegliere gli assessori solo tra i consiglieri eletti e lo stop alla presenza in Giunta di coniuge, parenti o affini di primo grado del sindaco e del vicesindaco. Con la sentenza della Consulta tutte queste disposizioni vengono cancellate perché ritenute in contrasto con la Costituzione.
Secondo la Corte, le regole su chi può candidarsi, sull’eleggibilità e sulle incompatibilità riguardano direttamente i diritti politici dei cittadini e devono quindi essere disciplinate in modo uniforme in tutta Italia. Le Regioni possono intervenire, anche quelle a statuto speciale, ma solo nel rispetto dei principi fissati dalle leggi dello Stato. La normativa nazionale, spiegano i giudici costituzionali, è infatti attuazione diretta degli articoli 3 e 51 della Costituzione, che garantiscono l’uguaglianza e il diritto di accesso alle cariche elettive.
La Valle d’Aosta aveva giustificato le nuove regole con le sue particolarità territoriali e sociali, caratterizzate quasi esclusivamente da Comuni sotto i cinquemila abitanti e da comunità molto ristrette, dove i legami familiari sono diffusi. Una motivazione che però la Corte non ha ritenuto sufficiente, osservando che la maggior parte dei Comuni italiani ha dimensioni analoghe e che quindi non esiste una condizione tale da giustificare una disciplina diversa.
Gli effetti di una sentenza della Consulta sono immediati: cade il limite che impediva la ricandidatura dopo quattro mandati nei piccoli Comuni, torna la possibilità di nominare assessori esterni al Consiglio comunale e non vale più il divieto automatico per i parenti stretti di far parte della Giunta. In sostanza si ritorna alle regole precedenti, allineate a quelle nazionali.
La sentenza ha anche un evidente peso politico perché riafferma un principio preciso: sui diritti elettorali fondamentali non possono esserci differenze sostanziali tra le diverse realtà regionali, nemmeno in presenza dell’Autonomia speciale.




