Politica - 13 settembre 2025, 08:00

Elezioni regionali: ore decisive per capire se si vota con una preferenza o tre

I legali dei ricorrenti e della Giunta regionale al termine dell'udienza di martedì scorso

I legali dei ricorrenti e della Giunta regionale al termine dell'udienza di martedì scorso

Trecentonove candidati attendono la decisione del Tribunale di Aosta (giudice Giulia de Luca) sul ricorso cautelare presentato da esponenti di Alleanza Verdi Sinistra-AVS contro l’applicazione immediata della nuova legge statutaria che reintroduce le tre preferenze con obbligo di rappresentanza di genere per le elezioni del Consiglio regionale del 28 settembre prossimo. Nell'udienza di martedì scorso, la Regione si è costituita in giudizio per difendere la legittimità della nuova disciplina che abolisce la preferenza unica.

Le ragioni di AVS

Secondo i ricorrenti (rappresentati dai legali Maria Cristina Carbone, Ivan Libero Nocera e Andrea Patanè, coordinati dal costituzionalista Giovanni Boggero), l’approvazione della legge del 27 febbraio scorso è avvenuta “fuori tempo massimo” per poter essere applicata alle elezioni di settembre, poiché la stessa, soggetta a referendum confermativo, non avrebbe potuto concludere l’iter entro l’indizione dei comizi elettorali del 25 luglio. AVS denuncia quindi nel suo ricorso una “radicale e oggettiva incertezza” normativa: il decreto di indizione del voto era stato emanato quando vigeva ancora la legge sulla preferenza unica, ma successivamente – con il referendum del 10 agosto e la pubblicazione sul Bollettino ufficiale il 19 agosto – è stata confermata la riforma a tre preferenze. Questo, sostengono i ricorrenti, avrebbe compromesso la certezza del diritto e l’uguaglianza delle condizioni tra candidati, visto che alcune liste hanno raccolto firme e impostato strategie elettorali con regole diverse da quelle poi entrate in vigore. AVS invoca inoltre il principio “tempus regit actum”, secondo cui ogni fase del procedimento deve essere regolata dalla legge vigente al momento della sua apertura. Per i ricorrenti, non sarebbe quindi possibile applicare retroattivamente una disciplina sopravvenuta a un procedimento già avviato.

Le ragioni della Regione

La Regione Valle d’Aosta, nella propria costituzione in giudizio (professor Marcello Cecchetti, del foro di Firenze, e Riccardo Jans, dirigente dell’Avvocatura regionale), respinge le tesi di AVS definendo le iniziative legislative e amministrative “legittime e chiarissime”. Secondo la difesa regionale, non vi sarebbe stata alcuna incertezza normativa, poiché la legge statutaria, una volta confermata dal referendum e promulgata il 14 agosto, è entrata in vigore il 20 agosto e da quel momento è divenuta la disciplina applicabile al voto. La Regione contesta anche il ricorso alla giurisdizione ordinaria, ritenendo che la controversia non riguardi la titolarità dei diritti di elettorato attivo e passivo, bensì le modalità di esercizio del voto, materia che attiene alla regolarità delle operazioni elettorali e che per legge spetta alla giurisdizione amministrativa.

La tesi della Regione richiama il principio secondo cui le fasi autonome del procedimento (in questo caso la votazione) devono svolgersi secondo la normativa vigente al momento del loro compimento. In quest’ottica, il decreto di indizione dei comizi avrebbe carattere meramente organizzativo e non potrebbe cristallizzare per sempre la disciplina elettorale precedente.

Una questione di diritto e di tempi

Il cuore del contenzioso sta dunque nella diversa interpretazione del rapporto tra tempi dell’iter legislativo e certezze del procedimento elettorale: per AVS, la legge è stata introdotta troppo tardi e la sua applicazione incide negativamente su diritti costituzionali di voto e di candidatura; per la Regione, al contrario, la normativa sopravvenuta, regolarmente confermata e promulgata, è pienamente valida e deve trovare applicazione sin dalla sua entrata in vigore, senza che ciò comporti irregolarità. La decisione del Tribunale di Aosta è chiamata a chiarire quale delle due impostazioni prevarrà, a meno di due settimane dal voto.

pa.ga.

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